Previdenza

Speranza di vita e nuovi requisiti pensionistici dal 2019

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di Pietro Gremigni

Dopo la pubblicazione del D.M. 5 dicembre 2017 l'Inps con la circolare 4 aprile 2018, n. 62, ufficializza i principali nuovi requisiti pensionistici dal 2019 in poi, requisiti influenzati dallo scatto di 5 mesi della speranza di vita sancito dal predetto decreto.

Nel contempo l'Istituto previdenziale spiega le modalità di calcolo dell'incremento dovuto alla speranza di vita dal 2021 in avanti a causa delle nuove previsioni contenute nell'ultima legge di bilancio 205/2017.

Vediamo in breve i nuovi valori pensionistici in vigore per il biennio 2019-2020:

- pensione di vecchiaia per tutti gli assicurati: 67 anni e 20 anni di anzianità contributiva;

- pensione di vecchiaia contributiva per gli iscritti dal 1996 in avanti, in alternativa ai 67 anni e 20 anni do contributi, pari a 71 anni e 5 anni di contributi effettivi;

- pensione anticipata per gli uomini: 43 anni e 3 mesi;

- pensione anticipata per le donne: 42 anni e 3 mesi;

- pensione anticipata per i lavoratori precoci sia uomini che donne: 41 anni e 5 mesi;

- pensione anticipata col sistema delle quote (età più anzianità contributiva): quota 98, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con un minimo di 62 anni di età e 35 anni di contribuzione , oppure quota 99, con almeno 63 anni di età e 35 anni di contribuzione, se lavoratori autonomi iscritti all'INPS;

- pensione in totalizzazione di vecchiaia: 66 anni e 20 anni di anzianità contributiva;

- pensione in totalizzazione di anzianità: 41 anni di contribuzione a prescindere dall'età.

Criteri di variazione della speranza di vita - La variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell'anno 2016.

Invece a decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo (2019-2020) e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente (2017-2018).

Infine a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi, e qualora il valore registrato fosse superiore a 3 mesi, la parte eccedente andrebbe a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite massimo di 3 mesi.

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