Previdenza

Decadenza semestrale della Cigs per l’editoria

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Dal 1° gennaio andranno in vigore le nuove regole in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria (Cigs) per le imprese editrici.
Il Dlgs 69/2017, attuativo della delega contenuta nella legge 198/2016, ha infatti ridefinito, tra l'altro, la disciplina della Cigs per le aziende del settore, con il chiaro intento di adeguarla ai più stringenti principi in materia di ammortizzatori sociali dettati, per la generalità delle imprese, dal Dlgs 148/2015.
Il nuovo impianto normativo è stato realizzato attraverso due fondamentali passaggi:
l'abrogazione, dal 1° gennaio 2018, dell'articolo 35 della legge 416/1981 che attualmente regola la materia e l'introduzione, nel Dlgs 148/2015, dell'articolo 7 del Dlgs 148/2015, opera laddove le aziende, nell'arco temporale di 6 mesi a loro disposizione, non procedono a recuperare le somme anticipate ai lavoratori a titolo di cassa integrazione.
La tecnica legislativa utilizzata per l'articolazione della normativa in rassegna, sembra portare alla conclusione che, nello specifico settore dell'editoria, la decadenza sfugga, quindi, sino al 31 dicembre 2017 al regime generale e produca i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2018.
Se, infatti, la decadenza semestrale – in quanto principio di carattere generale – avesse trovato applicazione anche nel settore dell'editoria dal 24 settembre 2015, non ci sarebbe stata necessità del suo espresso richiamo, contenuto nell'articolo 25 bis, comma 8, del Dlgs 148/2015.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©