Rapporti di lavoro

Il mutuo alza la soglia detassabile

di Giovanni Renella

In caso di scelta del lavoratore di convertire in tutto o in parte il premio di risultato in un contributo del datore di lavoro per il pagamento della quota interessi delle rate di un finanziamento, il limite massimo agevolabile (3mila euro) potrebbe di fatto aumentare, fino a essere raddoppiato.

A questa conclusione si può giungere dall’esame del capitolo 2.1 della circolare 5/E del 29 marzo 2018 con cui l’agenzia delle Entrate ha commentato la possibilità, introdotta dalla legge 232/2016, che gli accordi aziendali di secondo livello o quelli territoriali prevedano l’opzione per la conversione del premio di risultato con beni e servizi previsti dall’articolo 51, comma 4, del Tuir e cioè l’uso promiscuo di veicoli aziendali, la concessione di prestiti, la messa a disposizione dell’alloggio e la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario. In tal caso è previsto che i benefit concorrano «a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste».

Saranno quindi assoggettati a tassazione ordinaria assumendo come base imponibile il valore determinato sulla base dei criteri dettati dallo stesso comma 4 (per esempio 30% delle tariffe Aci) e non in base al loro valore normale (costo per il noleggio di un veicolo). La parte eccedente il valore del benefit (1.115 euro nel caso in cui a fronte di un premio 3mila venga utilizzato dal lavoratore un benefit di 1.885 per le auto a uso promiscuo) resta assoggettata a imposta sostitutiva (o a tassazione ordinaria, a scelta del lavoratore) ovvero potrà essere sostituita con altri benefit disciplinati dall'articolo 51 del Tuir e previsti dal paniere di beni e servizi individuato dall'accordo. A parere delle Entrate l'intervento normativo della legge di bilancio 2017 va inquadrato sotto il profilo sistematico come completamento della previsione della legge di Stabilità 2016, prescindendo da valutazioni di convenienza fiscale.

In tale contesto normativo/interpretativo va collocato anche l’esempio fornito dalle Entrate riguardo ai finanziamenti, secondo cui in caso di un premio di risultato di 3.000 euro, integralmente destinato a pagare le rate di mutuo pari a 4.000 euro, il benefit da tassare ordinariamente (che quindi varia anche a seconda dell’aliquota marginale applicabile) è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (2.000 euro) e interessi effettivamente rimasti a carico del dipendente (4.000– 3.000 = 1.000) e cioè 500 euro (2.000- 1.000 = 1.000/2 = 500).

Ma la novità interpretativa, per certi versi inattesa, è che la differenza di premio di risultato non tassato 2.500 euro (3.000-500) a parere delle Entrate potrà essere richiesto in tutto o in parte in cash, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% (in via alternativa è sempre possibile richiedere la tassazione ordinaria), o destinato ad altri benefit inclusi nel “paniere”.

Se il premio è effettivamente di 3.000 euro e viene interamente destinato alle rate del mutuo, l’opzione del suo “riutilizzo” è solo teorica, in quanto l’importo nella disponibilità del lavoratore è stato esaurito completamente. Ma se il premio complessivo fosse di 5.500 euro il lavoratore potrebbe beneficiare di un plafond agevolabile più elevato rispetto a quello stabilito dalla norma (che in base alla data di sottoscrizione dell’accordo e al coinvolgimento o meno dei lavoratori può essere di 3.000 o 4.000 euro). Questo perché i 3.000 euro destinati al mutuo si sommano con i 2.500 euro “riutilizzabili”.

Al fine di evitare dei costi non preventivati si ritiene tuttavia che contrattualmente possa comunque essere previsto un tetto massimo di premio (per esempio 3mila euro) che esuli da tali effetti di tassazione. Diversamente per i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni di poter riconoscere dei premi per importi più importanti può essere sicuramente un’occasione da cogliere, sfruttando ulteriormente la leva fiscale.

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