Contenzioso

Coefficiente di neutralizzazione escluso dal pro rata

di Matteo Prioschi


La decisione della Cassa di previdenza dei ragionieri di introdurre un coefficiente di neutralizzazione «progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità…non è soggetta al principio del pro rata quale sancito dall'articolo 3, comma 12, della legge 335/1995» nel testo ante modifiche apportate dalla legge 296/2006 «ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento» della professione.

Con la sentenza 978/2019 depositata ieri la Cassazione ritiene ancora una volta legittimo il meccanismo introdotto dalla Cassa ragionieri in occasione del via libera al cumulo tra pensione di anzianità e attività lavorativa. Nel fare ciò i giudici confermano la decisione già presa con la sentenza 20877/2018 (ma anche con la 28253/2018) di cui ripercorrono le stesse argomentazioni.

L'introduzione del coefficiente di neutralizzazione, che riduce la quota di pensione retributiva in maniera inversamente proporzionale all'età del beneficiario, va considerata insieme alla decisione di consentire il cumulo tra pensione e proseguimento dell'attività lavorativa, cosa che avrebbe avuto una conseguenza sulle entrate e le uscite della Cassa (aumento degli accessi a pensione) la quale però deve assicurare il mantenimento degli equilibri finanziari.

Secondo la Cassazione, il coefficiente di neutralizzazione non è soggetto al principio del pro rata che peraltro «non costituisce principio destinato ad incidere sempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici, a prescindere dalla loro natura (retributiva o contributiva) e dalla conformazione degli interventi di riforma, dovendosi ritenere che tale regola sia destinata ad operare allorquando e nei limiti in cui la legge lo preveda e ne moduli l'incidenza».

Nell'ambito della revisione del sistema di accesso alla pensione anticipata, e tenuto conto del quadro normativo, la Cassa ben poteva regolare in modo nuovo l'accesso alla prestazione previdenziale tramite il meccanismo disincentivante del coefficiente di neutralizzazione.

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