Secondo la circolare Inps l'indennizzabilità della malattia decorre dalla data di rilascio della certificazione, consentendo peraltro l'erogazione del trattamento anche per il giorno precedente ove dalla certificazione risulti che si tratta di visita a domicilio. Ciò comporta che a fronte di un certificato rilasciato il 10 dicembre con indicazione "data decorrenza malattia" il 1 dicembre non verranno indennizzati i giorni dal 1 al 9 dicembre. In questo caso, vista la "natura confessoria" della dichiarazione del lavoratore di essere ammalato dal 1 dicembre, si chiede se ai fini del computo del periodo di comporto i giorni dal 1 al 9 dicembre possano essere considerati utili al raggiungimento del periodo massimo di conservazione del posto.
Il certificato di malattia è il documento attestante l’inizio e il perdurare dell’evento morboso occorso al lavoratore. L’inps, con circolari n. 63/91 e n. 147/1996 prevede che “la possibilita' di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purche' sulla stessa risulti compilata la voce "dichiara di essere ammalato dal....". Il criterio, valido anche per la certificazione di continuazione...