Adempimenti

Antiriciclaggio solo con l’incarico

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Professionisti chiamati all’adeguata verifica del cliente solo al conferimento dell’incarico. Adempimenti a prova di privacy. Massima tutela per chi segnala operazioni sospette.

Riscritto l’obbligo di i nvio delle Sos . Revisione del sitema sanzionatorio: si rischia di pagare dall’1 al 40% dell’operazione non segnalata o segnalata fuori tempo massimo all’ Uif (Unità di informazione finanziaria) . Oneri più stringenti anche per il settore dei giochi, inclusi quelli online. È un restyling a tutto tondo quello operato sull’antiriciclaggio dallo schema di decreto legislativo approvato «salvo intese» ieri in prima lettura dal Consiglio dei ministri.

Dopo le trattative serrate degli ultimi giorni con tanto di vertici al Mef, il testo – ora destinato a raccogliere i pareri delle Camere – prevede una limitazione dell’adeguata verifica da parte degli studi. Fermi restando gli obblighi di identificazione, il professionista che esamina la posizione giuridica del cliente o svolge attività di patrocinio e consulenza è esonerato dal passarlo ai raggi X ai fini antiriciclaggio fino al momento del conferimento dell’incarico. In ogni caso ci sarà un’adeguata verifica light nelle situazioni di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Tra le controparti considerate a basso rischio figurano le società quotate, le Pa, i clienti residenti in aree geografiche white list (Stati Ue, Paesi dotati di efficaci sistemi antiriciclaggio o limitato livello di corruzione). Al contrario, il livello di guardia sarà più alto quando i clienti sono connotati da fattori di rischio rilevanti: è il caso di rapporti continuativi o prestazioni professionali eseguiti in circostanze anomale, di società schermo o attività economiche con elevato utilizzo di contante. Proprio sui pagamenti in contante oltre la soglia dei 3mila euro effettuati tramite intermediari bancari e finanziari, la disponibilità della provvista viene spostata a tre giorni dalla disposizione ossia dal rilascio dell’attestazione dell’avvenuto pagamento cash. Inoltre si specifica che per le rimesse di denaro all’estero il limite massimo è di mille euro.

Arriva poi il registro dei trust . L’istituto che produce effetti rilevanti ai fini fiscali sarà obbligato a iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese. E le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere rese note dal fiduciario o da un altro soggetto per suo conto esclusivamente in via telematica e senza versamento dell’imposta di bollo.

Filo diretto tra l’Uif e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (Dna). L’unità dovrà, infatti, assicurare la trasmissione di dati, dichiarazioni e analisi delle segnalazioni arrivate dal nucleo valutario della Guardia di Finanza relative alla criminalità organizzata. All’agenzia delle Dogane e Monopoli spetterà l’obbligo di inviare alla Dna tutte le correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti. Nello scambio incrociato di dati il decreto apre alla Dia (Direzione investigativa antimafia) i database dell’Anagrafe tributaria relativi ai professionisti.

È poi espressamente vietato a tutti i soggetti chiamati al rispetto dei limiti antiriciclaggio di avere sede in Paesi terzi rispetto all’Unione europea ad alto rischio.

Novità anche per i concessionari e distributori del gioco. Questi ultimi sono tenuti a identificare tutti i clienti che effettuano giocate superiori a partire da 2mila euro (stesso limite anche per i casino). Per le videolottery (Vlt) sono tenuti all’identificazione nel caso di giocata dai 500 euro in su.

Tra le novità in materia di sanzioni penali, fornire dati e informazioni false per l’adeguata verifica della clientela farà scattare la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10mila a 30mila euro. Nei confronti degli operatori che prestano servizi di rimessa in denaro senza esserne autorizzati scatterà la confisca degli strumenti utilizzati per commettere il reato. Inoltre, per le violazioni gravi, ripetute e sistematiche le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di mancata verifica della clientela da parte dei professionisti sono aumentate fino al triplo. Le sanzioni base, invece, oscileranno da 3mila a 50mila euro. Stesso discorso per le violazioni degli studi in materia di obblighi di conservazione.

Capitolo a parte (e totalmente rinnovato rispetto al primo testo messo in consultazione dal Mef) è quello dedicato alle sanzioni amministrative in caso di mancata segnalazione delle operazioni sospette (Sos). Si va dall’ 1 al 40% del valore dell’operazione non segnalata o segnalata con ritardo. Per le violazioni ripetute si applicherà una sanzione massima pari almeno a un milione di euro o al doppio del vantaggio conseguito (qualora sia determinato o determinabile).

Intanto ieri la commissione Finanze della Camera ha approvato una risoluzione. «Per quanto riguarda il settore dei money transfer – spiega il presidente Maurizio Bernardo – saranno poste in essere azioni per assicurare l’applicazione di un regime uniforme per tutti gli operatori del mercato italiano».

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