Rapporti di lavoro

Presenze rilevate con impronte digitali solo rispettando il criterio di proporzionalità

di Pietro Gremigni

L'introduzione di sistemi di rilevazione delle presenze dei lavoratori tramite impronte digitali può avvenire nel rispetto dei criteri di proporzionalità e minimizzazione dei dati raccolti.

Così si è espresso il Garante della privacy in un parere preliminare dell'11 ottobre 2018 nei confronti del disegno di legge sulla prevenzione dell'assenteismo nella pubblica amministrazione in fase si discussione in Parlamento nell'ambito del progetto di legge sulla concorrenza.

Il Ddl sulla pubblica amministrazione - Il disegno di legge in discussione, tra i diversi punti, prevede che ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro vengano introdotti sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, da attuare mediante specifico provvedimento regolamentare.
I sistemi di rilevazione automatica in questione, sono gli strumenti di rilevazione della presenza che consentono l'attestazione e la contabilizzazione dell'orario di servizio in via automatizzata già introdotti dalla disciplina di settore in sostituzione delle modalità cartacee (c.d. “foglio firma”).

Dati biometrici - La norma prevede, attraverso l'impiego simultaneo (e non alternativo) dei relativi sistemi, il trattamento sia di dati quali l'immagine della persona (attraverso l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza), sia di dati biometrici.
Il nuovo regolamento europeo, all'articolo 9, include i dati biometrici tra quelli particolari.
La base giuridica per il trattamento di tali dati è costituita da un obbligo di legge oppure per eseguire «un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investito il titolare» oppure, qualora i dati oggetto del trattamento siano dati biometrici, la circostanza che il trattamento sia «necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro» nella misura in cui sia autorizzato «dal diritto ... degli Stati membri … in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato».
Nel nostro caso la legge in discussione costituirebbe la norma in grado di autorizzare tale trattamento dei dati. Pertanto, precisa il Garante, dal punto di vista formale non ci sono problemi ad ammettere la legittimità di un trattamento di questi dati.
Tuttavia i possibili profili critici riguardano i seguenti aspetti di cui la legge in questione dovrebbe tener conto:
-l'impiego simultaneo delle videoriprese rappresenta un trattamento eccedente rispetto alle finalità;
-sarebbe sproporzionata l'introduzione sistematica e generalizzata di tali sistemi, e in particolare di quelli di rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica, perché non rispondente ai criteri di proporzionalità e minimizzazione dei dati.

Possibili alternative - Il rispetto di questi principi può essere assicurato allora modificando la norma di legge nel modo seguente:
a) limitando la scelta a un solo strumento di verifica;
b) prevedendone in ogni caso l'utilizzo nel rispetto del principio di gradualità, quando cioè altri sistemi di rilevazione delle presenze non risultino idonei rispetto agli scopi perseguiti;
c) agganciandone l'utilizzo alla sussistenza di specifici fattori di rischio oppure a particolari presupposti quali ad esempio le dimensioni dell'ente, il numero dei dipendenti coinvolti, la ricorrenza di situazioni di criticità eccetera.
Inoltre il sistema prospettato non costituisce in realtà un meccanismo di identificazione biometrica, ma piuttosto di verifica biometrica dell'identità e poiché a tale categoria sono riconducibili varie tecnologie già in uso, è opportuno individuarne già in questa sede una, che risulti compatibile con le esigenze di protezione dei dati personali dei lavoratori. Non si tratta infatti, nel sistema previsti dal disegno di legge, di distinguere una precisa identità rispetto ad altre potenzialmente abbinabili ma di associare e verificare un dato biometrico registrato (l'impronta digitale) con un altro raccolto giornalmente attraverso lo stesso mezzo.
In questo senso pertanto i sistemi tecnici di protezione sono più facilmente accessibili per garantire appunto la richiamata necessità di protezione.

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