Part-time ciclico
L’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, prevede che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno”. Poiché la disposizione normativa opera un riferimento alla distribuzione dell’orario part-time anche a livello mensile e annuale, nel contratto a tempo parziale la collocazione della prestazione può validamente essere validamente riferita anche soltanto ad alcuni periodi dell’anno, predeterminati, così come quelli rappresentati dal lettore. Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, “nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata”. Per effetto di tale pattuizione, attesi i correlati effetti economico-normativi per cui si rinvia alla contrattazione collettiva o, in mancanza, all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2015, sarebbe quindi possibile, senza alcuna modificazione del contratto part-time originario, ricorrere a prestazioni aggiuntive da richiedere in periodi dell’anno non ordinariamente coperti dall’orario predefinito.