Previdenza

Riscatto dei periodi senza contributi per gli iscritti all’Inps dal 1996

di Antonello Orlando

Parallelamente alla sperimentazione di Quota 100, nel triennio che terminerà al 31 dicembre 2021, tutti i lavoratori che contribuiscono a una delle gestioni Inps godranno di una nuova opportunità di riscatto per i periodi non coperti da contribuzione, né da obbligo contributivo: per poterlo richiedere, tuttavia, i lavoratori non dovranno avere alcun versamento contributivo anteriore al 1996, né fruire di una propria pensione.

Il periodo riscattabile dovrà essere collocato, a partire dal 1996, in una forbice temporale compresa fra il primo versamento contributivo e l’ultimo accreditato in una gestione Inps, per le “scoperture contributive” e comunque nella misura massima di cinque anni, anche se collocati in modo discontinuo. La facoltà del riscatto rimane condizionata all’assenza di contributi ante 1996 anche dopo il perfezionamento dello stesso: qualora infatti l’assicurato acquisisse contributi collocati fino al 31 dicembre 1995 (ad esempio, per effetto del riconoscimento a domanda della contribuzione figurativa del servizio di leva), l’Istituto annullerà la contribuzione riscattata e restituirà l'onere versato. Il riscatto potrà essere richiesto anche dai superstiti del lavoratore, o da parenti e affini fino al secondo grado.

Il costo sarà determinato secondo la regola generale dei riscatti dei periodi di competenza del metodo di calcolo contributivo (il 33% dell’imponibile previdenziale dell’ultimo anno coperto da contribuzione obbligatoria prima della richiesta), ma vi è una disposizione ad hoc in riferimento al vantaggio fiscale di questa nuova forma di riscatto. L’onere non sarà detraibile secondo le regole dell’articolo 10 del Dpr 916/87 nell’anno di imposta in cui viene sostenuto, ma costituirà un onere detraibile che, nella misura del 50% della spesa sostenuta dal lavoratore, abbatterà la sua imposta lorda nell’anno di pagamento e nei quattro successivi, generando più risparmio. L’onere potrà essere sostenuto in unica soluzione o rateizzato per un massimo di cinque anni con rate mensili - 60 nel quinquennio - di valore non inferiore a 30 euro ciascuna, senza interessi.

Il comma 4 dell’articolo 20 del decreto prevede poi che questi riscatti potranno anche essere sostenuti direttamente dal datore privato, costituendo così una nuova ipotesi di destinazione dei premi di risultato. La norma specifica inoltre che il premio convertito in contributi di previdenza obbligatoria non concorrerà alla formazione della base imponibile fiscale e contributiva del dipendente (articolo 51, comma 2, lettera a del Tuir), risultando anche deducibile dal reddito d’impresa del datore.

Si introduce, infine, in modo strutturale una nuova modalità di riscatto dei periodi di laurea (nonché di lavoro estero in Stati non convenzionati) esercitabile fino al compimento di 45 anni. Il riscatto dovrà riguardare solo i periodi, nella carriera dell’assicurato, di competenza del metodo contributivo e consentirà l’accredito degli anni riscattati solo ai fini del diritto pensionistico (anzianità contributiva) senza aumentare la misura dell’assegno. L'onere sarà calcolato in modo forfettario, analogamente a quanto previsto dal 2007 per gli inoccupati (circa 5.300 euro per ogni anno).

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