Contenzioso

La riduzione delle sanzioni civili per incertezze interpretative

di Silvano Imbriaci

Con una interessante pronuncia (ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27242) la Sezione Lavoro approfondisce un tema che non sempre viene affrontato con la stessa attenzione, ossia la questione della riduzione delle sanzioni civili in presenza di incertezze interpretative tali da aver determinato la necessità di una norma di interpretazione autentica.
La vicenda, sullo sfondo, riguarda la ricorrenza dell'obbligo contributivo alla gestione commercianti dell'Inps di un socio amministratore di s.r.l. al quale l'Inps imputava lo svolgimento anche di attività commerciale oltre che svolta in funzione della propria carica.
Come è noto, sulla questione di merito è intervenuta una norma di interpretazione autentica (art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010), diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata – l'art. 1, comma 208 della legge n. 662/1996) – nel senso di sganciare i requisiti della iscrivibilità alla gestione commercianti dalla contemporanea iscrizione del soggetto alla gestione separata. Il tema controverso però riguarda il profilo sanzionatorio.
Nella prospettazione del debitore, l'Inps non avrebbe dovuto applicare alcuna somma aggiuntiva o sanzione civile alla luce dei contrasti interpretativi e dell'incertezza normativa, di cui farebbe piena prova proprio la necessità, avvertita dal legislatore, di intervenire con norma di interpretazione autentica. L'art. 116, comma 15 della legge n. 388/2000 prevede espressamente la possibilità di riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali "nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza ". Si tratta di un'ipotesi diversa rispetto all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta prevista dal comma 10 della stessa norma, che, pur in presenza delle stesse incertezze interpretative, presuppone il versamento dei contributi o premi entro il termine fissato dagli enti impositori. La fattispecie prevista dal comma 15, invece, secondo la Cassazione, ha il pregio di coniugare, in un approccio non rigido, la posizione soggettiva del soggetto debitore con la circostanza oggettiva dell'inadempimento; per questo motivo non può essere tacciata di illegittimità costituzionale, in quanto esprime una scelta discrezionale del legislatore sufficientemente ragionevole. Non rileva, sostiene la Corte, che vi possa essere una differente posizione in fatto tra coloro il cui obbligo maturi dopo la norma di interpretazione autentica e coloro per i quali invece l'obbligo sia maturato precedentemente, in quanto le situazioni sono molto diverse tra loro e non confrontabili, in relazione sia alla posizione del creditore (soggetto che subisce l'inadempimento), sia alla quota di rischio che accetta il debitore che intenda non adempiere all'obbligo contributivo sulla base di una sua diversa interpretazione.
La disciplina della riduzione delle sanzioni viene valutata dalla cassazione anche con riferimento ai profili di legittimità rispetto agli artt. 6 e 1 prot. Add. CEDU (equità del processo). Tuttavia, la questione è superabile solo constatando la circostanza che in un ordinamento complesso come quello della previdenza sociale, è insito nel sistema e quasi fisiologico il concorso tra interpretazioni diverse, anche opposte, di un determinato assetto normativo. Nel caso poi delle norma previdenziali che riguardano la contribuzione INPS, occorre valutare la ricorrenza di un'interpretazione univoca da parte dell'ente previdenziale, tale da non lasciare incertezze sull'orientamento amministrativo seguito in una determinata materia. La scelta di non adeguarsi a tale interpretazione è quindi effettuata liberamente dal debitore, che, ancora una volta, accetta il rischio di subire conseguenze negative che possono consistere anche nell'applicazione delle sanzioni in misura piena. E non si può dire che tale meccanismo sanzionatorio di per sé renda il processo ingiusto o non equo.
Infine, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'incertezza che può giustificare la riduzione delle sanzioni deve essere ricollegata alla sussistenza di contrasti e/o mutamenti nell'interpretazione giudiziale di disposizioni di legge che concernano i presupposti dell'obbligazione contributiva e non già all'incertezza legata all'iter processuale di una singola vicenda di merito (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 1 marzo 2017, n. 5281).

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