Adempimenti

Informazioni sulla sicurezza delegabili ma la responsabilità è del datore di lavoro

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza


L'obbligo di informazione in materia di sicurezza sul lavoro incombe sul datore di lavoro, è delegabile, ma non basta. La disposizione non è unica ma si articola in vari obblighi e cautele riepilogate nell'interpello 2/2017 (si veda il Quotidiano del lavoro del 17 gennaio 2018).

Il richiamo fatto dal ministero è agli articoli 2, 18, 36 e 33 del Dlgs 9 aprile 2008 numero 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Si tratta degli articoli che definiscono l'informazione, ne individuano i soggetti su cui incombe l'obbligo informativo nonché i singoli casi in cui sussiste tale obbligo. Emerge tuttavia che il soggetto primario individuato dal Testo unico quale titolare dell'informazione è il datore di lavoro, seppure non viene fatta una netta scala di obbligo tra quello del datore di lavoro (articolo 18) e il servizio di prevenzione e protezione Spp (articolo 33).

Nel dettaglio, dall'esame degli articoli richiamati emerge che l'unico soggetto obbligato perseguibile penalmente (articolo 55) in caso di omessa informazione, è il datore di lavoro. Infatti l'articolo 33, pur indicando tra i compiti del Spp quello, appunto, di fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36, non prevede poi eventuali sanzioni a carico del responsabile del servizio stesso (Rspp), individuato dal datore di lavoro, in base all'articolo 17, in caso di omessa informazione. Ciò significa che seppure in capo all'Rspp incombe l'obbligo di informazione, lo stesso testo unico non sanziona tale soggetto, ma soltanto il datore di lavoro.

Infatti l'articolo 55 non prevede a carico dell'Rspp alcuna ipotesi sanzionatoria, ma eventuali infrazioni che dovessero essere accertate per violazione al testo unico, faranno capo soltanto al datore di lavoro. Ciò in quanto l'Rspp, secondo il testo unico, in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali individuati dall'articolo 32, opera quale consulente tecnico del datore di lavoro e in quanto, come avviene nella delega delle funzioni (articolo 16), essa non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato o designato delle funzioni trasferite.

Del resto, l'obbligo di informazione così come disciplinato dall'articolo 36 è rivolto al datore di lavoro e si basa in modo particolare e puntuale sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e a quelli specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta e le corrispondenti forme di prevenzione, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulle misure e le attività di prevenzione e protezione adottate.

Appare opportuno precisare che la violazione all'obbligo di informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, già introdotto nel nostro ordinamento dagli articoli 21 e 22 del Dlgs 626/1994, a seguito del recepimento delle direttive comunitarie del 1989, al netto della eventuale mancata attuazione, in tutto od in parte, delle misure tecniche di prevenzione e protezione, è la causa ricorrente degli infortuni sul lavoro, spesso anche mortali.

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