Lavoro subordinato e Lavoro autonomo occasionale
Quando si parla di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., ci si deve riferire a prestazioni che si realizzano quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente dietro un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione e che, a prescindere dalla durata e dall'importo percepito, hanno carattere del tutto episodico e completamente svincolate dalle esigenze di coordinamento con l'attività del committente. Il compenso percepito confluisce nel reddito complessivo dell'anno, con conguaglio delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi al netto della ritenuta del 20% già trattenuta dal sostituto d'imposta al momento della erogazione. Tali prestazioni, se effettuate per un diverso soggetto committente, sono in linea generale compatibili con il lavoro dipendente anche full-time ed anche sopra il limite dei 5000 che, ricordiamo, è il limite annuale oltre il quale per il prestatore scatta l'obbligo contributivo verso la gestione separata INPS. Nel settore privato non risultano particolari divieti, ma è pur vero che la prestazione, anche se resa in via occasionale, non dovrà essere in conflitto con l’attività di lavoratore subordinato, ovvero non dovrà costituire violazione dell'obbligo di fedeltà del lavoratore il quale deve mantenere un comportamento leale verso il proprio datore di lavoro (divieto di concorrenza e obbligo di riservatezza) senza violare eventuali restrizioni stabilite, ad esempio, nell'atto di assunzione. Se il lavoratore appartiene al settore pubblico, dovrà verificare se tale attività non vada in conflitto con gli obblighi e i doveri istituzionali che lo legano alla propria amministrazione, ciò in quanto i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.