Contenzioso

Requisiti di validità della notifica della cartella esattoriale a mezzo di raccomandata

di Silvano Imbriaci

Periodicamente la Sezione Lavoro della Cassazione torna ad occuparsi delle questioni relative alla regolarità della notifica della cartella esattoriale da parte dei soggetti incaricati della riscossione dei contributi previdenziali (per le fattispecie escluse per materia o ratione temporis dalla procedura di formazione e notifica dell'avviso di addebito per le entrate Inps). Questo perché le attività di notifica sono regolate da una specifica norma (articolo 26 del Dpr n. 602/1973), che nel testo attualmente vigente prevede, oltre all'ipotesi della notifica a mezzo degli ufficiali di riscossione, dei messi comunali e degli agenti della polizia municipale, la più frequente possibilità di adottare l'invio di raccomandata A.R. , con plico chiuso.

Nel caso esaminato dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, 23 luglio 2018, n. 19508, era stata contestata la nullità della notifica, in quanto la copia dell'atto lasciata al destinatario mancava della relata di notifica, a fronte del fatto che il notificatore aveva riferito di aver lasciato il plico ad una addetta al ritiro in realtà dipendente di altra società con sede nel medesimo stabile. La sentenza, nella risoluzione della questione, muove dal presupposto per cui la cartella risulta notificata con raccomandata a mezzo del servizio postale, secondo quanto prescritto dall'articolo 26 cit., con procedura totalmente affidata al concessionario (Agente della Riscossione). In questo caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario nella data indicata nell'avviso di ricevimento, senza la necessità che vi sia un'apposita relata, come confermato dall'articolo 26 cit., che al quinto comma, nell'indicare gli oneri di conservazione degli atti da parte dell'esattore, individua la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, considerando quindi tali documenti tra loro alternativi a seconda della modalità di notificazione prescelta. Il notificatore, nel compilare il modulo per il recapito, può/deve limitarsi ad indicare il numero della cartella da notificare, gli estremi del destinatario, la data del recapito e le generalità della persona a cui il piego viene consegnato. Tali modalità consentono al destinatario dell'atto la conoscenza dell'avvenuta notifica. La conseguenza è che da tale momento inizia a decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione, non essendo possibile in questo caso parlare di inesistenza della notifica (unica ipotesi che consentirebbe comunque la proposizione nei termini di un'opposizione). Perché una notifica sia inesistente occorre infatti che sia priva degli elementi costitutivi essenziali a qualificare un atto come notificazione e questo non è il caso. La pronuncia si pone nel solco di quella giurisprudenza (cfr. ad es. Cassazione, Sez. Tributaria, n. 6887, 8 aprile 2016) che in punto di prova della notifica della cartella rileva uno specifico onere del notificatore di produrre in giudizio o la relata di notificazione o l'avviso di ricevimento, documenti che non possono essere sostituiti da altri ritenuti equipollenti, come ad esempio i registri o gli archivi informatici dell'Amministrazione Finanziaria o le attestazioni sostitutive formate dall'ufficio postale (cfr. Cass. n. 23213/2014). Peraltro, l'obbligo stabilito dal citato comma 5 dell'articolo 26 di conservazione degli atti per cinque anni, non ha nulla ha a che fare con la necessità, in sede processuale, di dimostrare l'avvenuta comunicazione o notifica dell'atto a sostegno della propria pretesa. In altri termini, nella necessità di provare in sede giudiziale l'avvenuta notifica o comunicazione dell'atto, il soggetto onerato non potrà esimersi da tale incombenza semplicemente invocando tale norma, ossia l'essere trascorsi cinque anni dalla data della comunicazione, in quanto sarà comunque suo preciso compito quello di dimostrare (con maggiore difficoltà, a questo punto) l'avvenuta notifica dell'atto o comunque che il destinatario ne fosse a conoscenza.

Occorre poi rilevare, sempre in tema, che in caso di notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente, senza necessità di redigere apposita relata di notifica; infatti l'avvenuta effettuazione della notificazione su istanza del soggetto legittimato e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto e il destinatario della medesima costituiscono oggetto di un'attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche nel caso in cui manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia non intellegibile (cfr. Cass. Sez. VI civile n. 29022/2017 e n. 4275/2018)

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