Previdenza

Pignoramenti presso terzi di pensionati debitori, le indicazioni dell’Inps

di S.I.

Con il messaggio n. 168/2019, l'Inps fornisce alcune utili indicazioni in merito alla gestione dei pignoramenti presso terzi, quando il debitore sia un pensionato o comunque titolare di prestazioni pignorabili dai creditori.

Una volta che sia stato notificato il pignoramento, l'Inps è tenuto, come qualsiasi altro terzo, ad osservare gli obblighi che la legge impone al custode, procedendo innanzitutto ex articolo 546 del Codice di procedura civile all'accantonamento delle somme. La quota di pensione pignorabile, per i procedimenti iniziati a decorrere dal 27 giugno 2015 (entrata in vigore del Dl n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), è quella indicata in tali norme ed in particolare potranno essere effettuate trattenute sulla pensione nei limiti del quinto della quota di pensione eccedente l'ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà (anche in presenza di più pignoramenti: non si applica l'articolo 545, V comma, del Codice di procedura civile). Ove il pignoramento sia generico, ossia non riferito esclusivamente a trattamenti pensionistici, dovranno essere accantonate anche le somme relative a prestazioni eventualmente dovute a diverso titolo (es. crediti per Tfr o Tfs), le cui trattenute si aggiungeranno alle precedenti.

Nell'ipotesi, assai frequente, in cui la pensione sia già gravata da una precedente cessione (es. finanziamento), la trattenuta sul pignoramento ha sempre natura prioritaria rispetto a quella per finanziamento, che sarà operata solo nei limiti della salvaguardia del trattamento minimo. Sulla base dei principi giurisprudenziali in materia di restituzione di somme indebite (cfr. Cass. n. 206/2016), l'Inps opportunamente precisa che il limite del quinto è operante anche per le somme da trattenere sugli arretrati di pensione, mentre in generale il pignoramento non può estendersi alla tredicesima mensilità (occorre una specifica indicazione giudiziale in sede di assegnazione). In qualità di terzo, oltre all'obbligo di accantonamento, l'Inps deve rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 del Codice di procedura civile, da comunicarsi al creditore a mezzo Pec tempestivamente (anche se il termine di 10 giorni non viene ritenuto perentorio). La dichiarazione, nella quale devono essere indicati data di decorrenza, importo della trattenuta, trattamenti pensionistici e/o previdenziali interessati (compresa l'Ape sociale, che comunque non costituisce un trattamento pensionistico: cfr. circolare Inps n. 34/2018) e presenza di eventuali cessioni/pignoramenti (con posizionamento del pignoramento attuale “in coda”), costituisce un passaggio fondamentale in quanto in mancanza di adempimento, il rischio è quello di considerare il credito come non contestato (articolo 548 del Codice di procedura civile).

Analoga attenzione dovrà essere prestata durante tutto il corso della procedura, in relazione ai possibili diversi esiti. Ove si giunga all'ordinanza di assegnazione, l'Inps dovrà porla in esecuzione secondo le indicazioni ivi previste e dando preferenza all'ordinanza di assegnazione prima notificata nell'ipotesi (piuttosto rara) di pignoramenti notificati lo stesso giorno e quindi di trattenute operate in parti uguali a favore di ciascuno dei creditori pignoratizi. In caso di decesso del creditore l'Inps provvederà a dirottare direttamente agli eredi le somme già assegnate al creditore, previe le verifiche di rito (qualità di erede, regolarità di deleghe, ecc…). Ove invece si verifichi il decesso del debitore, le somme dovute si arresteranno ovviamente alla data del decesso stesso.

L'Inps non potrà autonomamente interrompere l'accantonamento attivato, se non con provvedimento del giudice (sospensione o estinzione del processo esecutivo). In fase di accantonamento cautelare le somme dovranno essere restituite al pensionato, mentre nella fase di esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, l'Inps dovrà procedere alla revoca della trattenuta in corso e alla cessazione del versamento; le modalità di restituzione al pensionato di somme già versate dovranno invece essere concordate tra le parti interessate. Meritano poi un cenno le indicazioni contenute nel messaggio sugli aspetti fiscali. L'Inps all'atto del pagamento delle somme pignorate opera di norma una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore persona singola (non società), salvo che il creditore stesso non indichi e motivi espressamente la non assoggettabilità all'Irpef di determinate somme. Per quanto riguarda il debitore, le somme pignorate di norma non costituiscono onere deducibile dal reddito, salvo che non si tratti di assegno di mantenimento al coniuge ovvero di assegno alimentare ex articolo 433 del Codice civile. L'Istituto, infine, ricorda che il pignoramento di trattamento pensionistico o previdenziale importa dei costi relativi alla dichiarazione del terzo Inps, da riportarsi nel corpo della dichiarazione (€ 127,80 per la dichiarazione via Pec; € 157,97 per la dichiarazione resa in udienza). Tali oneri sono a carico del debitore/pensionato (art. 1196 c.c.), salvo diversa volontà delle parti o diverso provvedimento di assegnazione da parte del Giudice, anche in relazione ad importi diversi da quelli indicati dall'Istituto nella dichiarazione.

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