Lavoratore distaccato in Germania
Si conferma l’impostazione formulata. Dal punto di vista previdenziale occorre il rilascio del formulario A1, che deve avvenire prima dell’invio della lavoratrice in Germania. Occorre inoltre effettuare le comunicazioni di distacco obbligatorie dal 1° gennaio 2017 prima dell’inizio dell’esecuzione del lavoro, registrandosi al sito web www.zoll.de e verificare se sono in loco dovuti ulteriori adempimenti collegati alla direttiva 2014/67/Ue. Si rammenta che l’omessa trasmissione della comunicazione è punita con una sanzione amministrativa massima di 30.000 euro. Infine, riguardo agli aspetti fiscali, la circostanza che venga mantenuto in Italia il centro degli interessi comporta, aderendo all’impostazione dell’Agenzia delle entrate, la sussistenza della residenza fiscale anche in Italia. Pertanto, nel nostro Paese è possibile applicare le retribuzioni convenzionali, sussistendo le condizioni previste dal comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR. All’estero la dipendente dovrà provvedere al pagamento delle imposte autonomamente in sede di dichiarazione dei redditi, nel rispetto delle regole tedesche. La doppia imposizione potrà essere superata con il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte versate - in via definitiva - all’estero.