L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoratore distaccato in Germania

di Andrea Costa

La domanda

Una dipendente di società Italiana, italiana, residente in Italia verrà distaccata c/o azienda tedesca facente parte del medesimo gruppo, per un periodo superiore a 183 giorni (il centro di interessi- figli, coniuge- resterà in Italia).Le remunerazioni sono pagate dal distaccante. L'aspetto previdenziale viene risolto con la richiesta del rilascio dell'A1 da parte dell'Inps e il versamento dei contributi nel paese di assunzione. L'aspetto fiscale come viene gestito? E' corretto che la società italiana-sostituto d'imposta, priva di stabile organizzazione in Germania, versi le imposte in Italia (sulle retribuzioni convenzionali?) e la dipendente autonomamente versi le imposte all'estero con successivo recupero a titolo di credito d'imposta?

Si conferma l’impostazione formulata. Dal punto di vista previdenziale occorre il rilascio del formulario A1, che deve avvenire prima dell’invio della lavoratrice in Germania. Occorre inoltre effettuare le comunicazioni di distacco obbligatorie dal 1° gennaio 2017 prima dell’inizio dell’esecuzione del lavoro, registrandosi al sito web www.zoll.de e verificare se sono in loco dovuti ulteriori adempimenti collegati alla direttiva 2014/67/Ue. Si rammenta che l’omessa trasmissione della comunicazione è punita con una sanzione amministrativa massima di 30.000 euro. Infine, riguardo agli aspetti fiscali, la circostanza che venga mantenuto in Italia il centro degli interessi comporta, aderendo all’impostazione dell’Agenzia delle entrate, la sussistenza della residenza fiscale anche in Italia. Pertanto, nel nostro Paese è possibile applicare le retribuzioni convenzionali, sussistendo le condizioni previste dal comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR. All’estero la dipendente dovrà provvedere al pagamento delle imposte autonomamente in sede di dichiarazione dei redditi, nel rispetto delle regole tedesche. La doppia imposizione potrà essere superata con il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte versate - in via definitiva - all’estero.

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