Previdenza

Dal 2019 le nuove disposizioni per la prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni pubbliche

di Silvano Imbriaci

Con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017 (che integra e sostituisce la precedente circolare n. 94 pubblicata il 31 maggio di quest'anno), l'Inps torna sul tema della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della gestione pubblici dipendenti, in conseguenza dei recenti approfondimenti sulla questione ad opera del ministero del Lavoro. In particolare, vista la complessità interpretativa e attuativa della materia, il nuovo intervento, oltre a tornare su alcuni profili di dettaglio, si impone per esigenze di chiarezza e soprattutto in vista di un differimento a tempo debito dell'operatività delle indicazioni contenute nella precedente circolare del maggio scorso.

Posto che la disciplina generale in materia di prescrizione contributiva è dettata dall'articolo 3 (commi 9 e 10) della legge n. 335/1995, pacificamente applicabile anche alle gestioni pensionistiche pubbliche, il problema si pone soprattutto per le ipotesi di mancato versamento di contribuzione divenuta inesigibile perché prescritta. Dal momento che per i dipendenti dello Stato non esisteva, fino al 31 dicembre 1995 una gestione separata affidata ad un unico Istituto (che poi sarà l'Inpdap a partire dal 1° gennaio 1996), tanto che ogni amministrazione gestiva in modo autonomo le singole prestazioni, con riferimento alla Cpdel, alla Cps e alla Cpug è prevista una disciplina specifica (articolo 31 della legge n. 610/1952) per il caso in cui le amministrazioni abbiano versato la contribuzione dovuta in data successiva rispetto al momento in cui era prevista l'obbligatoria iscrizione alle stesse casse; in tal caso l'articolo 31 citato prevede la liquidazione del trattamento di quiescenza tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.

Tale disciplina, secondo l'Inps, si applica anche ai dipendenti iscritti alla Ctps, al fine ultimo di prevedere necessariamente dei rimedi obbligatori all'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali per il decorso dei termini di legge. Il punto nevralgico della questione, infatti, è proprio questo: come assicurare una tutela piena ai lavoratori, sotto il profilo pensionistico, a fronte di forme di mancato versamento e quindi prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori? Sotto questo profilo l'articolo 31 citato offre sicuramente un rimedio praticabile e la circolare Inps afferma che tale meccanismo si applica anche ai dipendenti pubblici iscritti alla Ctps (con obbligo di versamento da parte dell'amministrazione della provvista calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962).

Vi sono tuttavia alcuni settori che rimangono esclusi da detta applicazione, come la sezione autonoma per le pensioni agli insegnati elementari e degli asili, per la parte confluita nella Cpi. Si distinguono dunque due forme di tutela differenziate, in caso di contribuzione non versata e prescritta:
a) per gli iscritti a Cpdel, Cps, Cpug e Ctps, ferma restando l'applicazione della legge n. 335/1995 (con il divieto di versamento di contribuzione prescritta), anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta, l'attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, con onere del trattamento da ripartirsi tra Inps e amministrazioni datrici di lavoro presso cui sono stati svolti i periodi di attività lavorativa; l'onere del trattamento di quiescenza relativo a periodi di servizio per i quali sia stato tempestivamente effettuato il relativo versamento della contribuzione è a carico dell'Inps, mentre la provvista finalizzata a finanziare l'onere del trattamento, calcolata secondo le regole in materia di rendita vitalizia, sarà recuperata direttamente dall'Inps anche in via coattiva presso le amministrazioni datrici di lavoro
b) per gli iscritti alla Cpi, anche qui ferma restando l'applicazione della legge n. 335/1995, in presenza di omissioni contributive ormai cadute in prescrizione si applicherà la disciplina normale prevista per i lavoratori privati iscritti all'Ago, con facoltà per il datore di lavoro di sanare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'omissione contributiva mediante la costituzione di regolare rendita vitalizia ex articolo 13 citato, norma di portata e applicazione generale proprio per la sua natura di meccanismo neutro di riparazione a favore dei lavoratori dipendenti, la cui integrità delle rispettive posizioni contributive, essendo rimessa al pagamento da parte di un terzo (datore di lavoro) rispetto al rapporto pensionistico, è salvaguardata direttamente dal principio dell'automatismo solo nei limiti della prescrizione dei contributi (rendendosi quindi necessario uno strumento sussidiario, a copertura). Solo in presenza del versamento della riserva matematica, per questi lavoratori sarà dunque possibile liquidare il trattamento di quiescenza.

Occorre sottolineare, come si è anticipato, che per la portata innovativa di queste determinazioni, la circolare ne differisce l'applicazione a far data dal 1° gennaio 2019, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti dei sistemi in uso.

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