Rapporti di lavoro

Isee, nel 2018 debutta la Dsu precompilata

di Pietro Gremigni

La novità principale per l'ISEE nel 2018 è l'introduzione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) precompilata che però prenderà il via a partire dal mese di settembre 2018.
Le altre novità sono legate all'approvazione dei nuovi modelli ISEE e delle relative istruzioni a seguito dell'emanazione del Decreto del 13 aprile 2017.
Per gli altri aspetti quali il contenuto della DSU, i criteri di determinazione di redditi e patrimonio, i meccanismo di calcolo e le modalità di richiesta non ci sono novità rilevanti da segnalare.
Diverse prestazioni previste dalla legge, introdotte o prorogate per il 2018, sono agganciate all'ISEE. Vedremo di riepilogare le principali.

Aspetti generali – Il D.Lgs. 159/2013 ha sostanzialmente revisionato l'istituto rispetto all'originaria disciplina con effetto dal 1° gennaio 2015. Dopo questa data sono intervenuti aggiustamenti e integrazioni al nodello e alle istruzioni, ma le regole portanti di questo istituto sono rimaste inalterate .
L'ISEE è il risultato finale di una complessa serie di acquisizione di dati e di rielaborazione di valori, forniti attraverso il perno di tutta l'operazione che è la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), unitamente alle informazioni già in possesso dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate.
La DSU è la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate (ad es. retta agevolata per l'asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie). Raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti e sulle loro caratteristiche.
Per arrivare al dato ISEE finale, il dichiarante deve nella DSU individuare il nucleo familiare di riferimento coi relativi componenti, rispetto al quale sarà poi determinato l'indicatore reddituale e patrimoniale.
Gli interessati che compilano la DSU non calcolano l'ISEE che è compito dell'INPS.
La DSU si presenta all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, oppure al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio, o infine direttamente all'INPS in via telematica.

Nuovi modelli di dichiarazione – Il DM 13 aprile 2017, n. 138 ha approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, mentre resta fermo il modello di attestazione.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate (ad es. retta agevolata per l'asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie, altre prestazioni previste per legge quali il nuovo ReI, o l'assegno di natalità).
Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare il modello MINI, costituito dalla prima parte del Modello Base e dalla prima parte del Foglio componenti il nucleo familiare.
In alcuni casi, però, il modello MINI non è sufficiente e va compilata la DSU nella versione estesa. Infatti, a seconda del tipo di prestazioni che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare si rende necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive. In particolare, il modello MINI non può essere presentato quando ricorre una delle situazioni seguenti:
- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario
- presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi
- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.
L'ISEE è calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU dal richiedente e di altri dati (ad es. redditi, trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS.
Una volta presentata la DSU si passa all'attestazione. L'attestazione dell'ISEE è resa disponibile dall'INPS entro il 10° giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.
Se il dichiarante rileva inesattezze nell'attestazione o non ha ricevuto l'attestazione medesima entro il 15° giorno lavorativo, al fine di rettificare l'attestazione medesima o integrare la DSU per il calcolo dell'ISEE, deve compilare il Modulo FC.3.

Novità nella DSU 2018 – Vediamo ora di riepilogare le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni per la compilazione della DSU (v. anche INPS mess. 1764/2017) alcune delle quali semplicemente tecniche e non sostanziali:
• sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2015;
• è stato precisato nelle istruzioni il significato dell'espressione “attività di lavoro o di impresa” ai fini dell'applicazione della maggiorazione della scala di equivalenza di cui al Quadro A e di cui al Quadro FC9 sez. II: si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi della disciplina fiscale del TUIR;
• è stato inserito nelle istruzioni parte 2 il paragrafo 1.1.4 che rinvia alla disciplina da applicare alle unioni civili, la cui normativa è in vigore dal giugno 2016;
• sono stati aggiornati nelle istruzioni i paragrafi 6.1 (parte 2) e 1.2.3 (parte 4) con il nuovo regime fiscale forfetario previsto per le imprese individuali e i lavoratori autonomi;
• nella parte 5 delle istruzioni relativamente all'ISEE corrente, è stata chiarita la modalità di computo del periodo entro cui deve essere intervenuta la variazione della situazione lavorativa. Ricordiamo, a questo proposito, che di regola nel compilare la DSU si fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (per le DSU presentate nel 2018, l'anno di riferimento è il 2016).
In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito (determinate, nella maggioranza dei casi, dalla perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Per queste ragioni a chi possiede già un ISEE in corso di validità, viene data, pertanto, la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi dei 18 mesi precedenti.
Le nuove istruzioni precisano, appunto, che per il computo di tale periodo deve essere preso a riferimento come termine iniziale il 1° giorno del mese di gennaio dell'anno di presentazione della DSU ordinaria e, a partire da quest'ultimo giorno, devono essere considerati i 18 mesi (ad esempio, per le DSU presentate nel 2018 la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 30 giugno 2016).
In particolare, deve essere preso a riferimento come termine iniziale il 1° giorno del mese di gennaio dell'anno di presentazione della DSU ordinaria e, a partire da quest'ultimo giorno, procedendo a ritroso, devono essere considerati i 18 mesi precedenti.
Resta confermato che la variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo che giustifica una richiesta di ISEE corrente, deve essere superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

Prestazioni legate all'ISEE
Due tra le più importanti prestazioni previste per legge che saranno erogate nel corso del 2018 sono legate al possesso di un ISEE di un determinato valore.
Ci riferiamo innanzitutto al nuovo strumento di contrasto della povertà, il reddito di inclusione (ReI) che dal 2018 sostituisce il SiA.
Tra le diverse condizioni economiche il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l'intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:
1) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
2) un valore dell'ISRE (indicatore situazione reddituale non superiore ad euro 3.000.
L'INPS ha precisato (mess. 4811/2017) che ai soli fini della verifica dei requisiti per il diritto al ReI, dal valore risultante dall'attestazione ISEE verrà sottratto l'ammontare dei trattamenti SIA (sostegno inclusione attiva), ASDI (assegno di disoccupazione) e Carta acquisti (rapportato alla scala di equivalenza) eventualmente percepiti nell'anno di riferimento della DSU.
Anche l'assegno di natalità, prorogato dall'ultima legge di bilancio al 2018, è soggetto al possesso di un determinato valore dell'ISEE. L'assegno di natalità è un assegno annuo (c.d. bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, istituito dall'art.1, commi da 125 a 129, della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190) pari a 960 euro (80 euro/mese) da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato, a favore dei nuclei familiari il cui genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell' ISEE non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno sale a 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell' ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

DSU precompilata
In realtà la vera novità per il 2018 è rappresentata dalla possibile precompilazione della DSU. A decorrere dal 2018, l'INPS precompilerà la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine saranno utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate da banche, posta e intermediari finanziari all'anagrafe tributaria. Così afferma l'art. 10 del D.Lgs. 147/2017 nell'ambito dell'istituzione del ReI.
Dal punto di vista temporale la riforma entrerà in vigore a decorrere dal 1° settembre 2018, quando la modalità precompilata rappresenterà l'unica modalità di presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.
Il nuovo modello precompilato verrà reso disponibile al cittadino attraverso i servizi telematici dell'INPS, accedendovi secondo diverse modalità, sia attraverso il sito dell'Agenzia delle entrate, oppure avvalendosi dei CAF con apposita delega da parte del cittadino.
Un decreto deve ancora stabilire l'avvio sperimentale dopo che il Garante privacy avrà autorizzato l'insieme delle regole approvate per garantire la riservatezza dei dati trattati.
Questa riforma porterà anche a un nuovo adempimento per i datori di lavoro e committenti i quali nelle comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione e conversione del rapporto dovranno indicare la retribuzione e il compenso concordato. Tutto ciò però quando partirà la fase sperimentale dopo l'emanazione del previsto decreto.

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