Contenzioso

Tutela per la maternità anche con orario notturno limitato

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di M.Pri.


In base alla direttiva Ue 92/85, le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento non devono essere obbligate a svolgere l'attività in orario notturno se presentano un certificato medico che attesti tale necessità per tutelare la salute o la sicurezza. Questa protezione, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza della causa C-41/17, va riconosciuta anche se l'attività si svolge solo parzialmente in ambito notturno, per effetto del turno di lavoro svolto dall'interessata.

La Corte, infatti, evidenzia che la direttiva 92/85 «non contiene…alcuna precisazione circa la portata esatta della nozione di “lavoro notturno”». Nel caso specifico, quindi, secondo i giudici va considerata lavoratrice notturna, in base alla direttiva 2003/88, anche quella che svolge un attività a turni «nel cui ambito compie unicamente una parte delle sue mansioni nelle ore notturne». E di conseguenza, se l'attività notturna espone la lavoratrice a un rischio per la salute o la sicurezza, allora l'interessata non può essere obbligata a compierla.

Del resto, argomentano ancora i giudici, se solo per il fatto che il lavoro viene svolto solo parzialmente di notte, non si applicasse la direttiva, si limiterebbe l'effetto della disposizione che vuole tutelare le lavoratrici in attesa di un figlio o diventate madri da poco. Tuttavia tale protezione può essere garantita solo a fronte della presentazione di un certificato medico che attesti il rischio.

A questo riguardo, la valutazione dei rischi deve essere fatta tenendo conto della situazione specifica in cui si trova la lavoratrice, guardia di sicurezza presso un centro commerciale che a volte svolgeva il turno di notte da sola. Nel caso portato all'esame della Corte di giustizia, tale valutazione, sulla base dell'esame dei fatti effettuato in sede giudiziaria, non è stata effettuata, e quindi ciò fa presumere che si sia realizzata una discriminazione diretta fondata sul sesso, in base alla direttiva 2006/54. Spetta allora alla parte convenuta dimostrare invece che la verifica dei rischi ha tenuto conto della situazione della lavoratrice e che quindi non è stato violato il principio di non discriminazione.

la sentenza della causa c41

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