Contenzioso

La richiesta di pensione di anzianità senza cancellazione dall’Albo degli Avvocati

di Silvano Imbriaci

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense respinge la domanda di pensione di anzianità di un proprio professionista assicurato, pur in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi (acquisiti anche mediante il ricorso alla totalizzazione della contribuzione versata nella gestione ordinaria Inps), dal momento che l'istante non aveva provveduto alla cancellazione dall’albo professionale.

E' questa la vicenda alla base della controversia risolta dalla Sezione Lavoro con l'ordinanza n. 2225/2019, che vede contrapposti la Cassa Forense e un avvocato, in punto di determinazione dei requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità. Le diverse pretese inducono la Sezione Lavoro ad interrogarsi sulla permanenza del requisito della cancellazione dall'albo professionale (art. 3 della legge n. 576/1980) per l'accesso alla pensione di anzianità anche nell'ipotesi in cui l'anzianità assicurativa e contributiva sia acquisita mediante il ricorso alla totalizzazione dei contributi presenti in gestioni diverse, ed in particolare in una Gestione obbligatoria Inps. Le diverse prospettazioni delle due tesi sono supportate da argomenti facilmente intuibili. La Cassa, infatti, ritiene che debbano prevalere i requisiti generali per l'accesso alle prestazioni della Cassa Forense, da interpretarsi restrittivamente soprattutto nelle ipotesi in cui vi sia accesso alla pensione anche mediante la totalizzazione (con un maggior sacrificio da parte della cassa professionale). Le ragioni dell'interessato muovono invece dalla supposta violazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 42/2006 (norma che disciplina la totalizzazione), di stretta interpretazione, non ritenendo necessario il requisito della cancellazione dall'albo in presenza di pensione erogata ai sensi di detta norma, con abrogazione tacita della disposizione di legge sopra vista (art. 3 cit.) a seguito dell'entrata in vigore della riforma delle pensioni di cui alla legge n. 335/1995 (art. 1, commi 25 e ss.) e in dipendenza dell'armonizzazione alle pensioni di anzianità a carico dell'AGO, quanto ai requisiti per l'accesso, dei pensionamenti anticipati di anzianità a carico degli enti previdenziali privatizzati (come la cassa Forense).

L'istituto della totalizzazione è stato regolato nel nostro ordinamento previdenziale da una serie di norme succedutesi nel tempo e variamente interpretate e scolpite da interventi della Corte Costituzionale. Ad esempio, con la sentenza n. 61/1999, è la stessa Corte a prevedere l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45/1990 (sulla ricongiunzione di periodi contributivi ad uso previdenziale in favore di liberi professionisti) nella parte in cui tali norme non avevano previsto, in favore dei liberi professionisti che non avessero maturato il diritto a pensione, oltre allo strumento della ricongiunzione anche la possibilità di scegliere tra la ricongiunzione onerosa e la totalizzazione gratuita dei periodi contributivi, in vista della liquidazione di un'unica pensione. Pur non costituendo istituto di carattere generale (Corte Cost. n. 198/2002) il d.lgs. n. 42/2006 ha esteso la totalizzazione anche ai lavoratori che avessero maturato il diritto a pensione presso uno dei regimi generali di iscrizione, anche se non titolari di trattamento pensionistico autonomo e ha sancito la possibilità di cumulare i contributi anche per il conseguimento della pensione di anzianità. Tutta la disciplina normativa in materia di totalizzazione non ha comunque mai mutato le regole di erogazione dei trattamenti pensionistici di anzianità proprie di ogni singolo ordinamento interessato dalla totalizzazione. Si tratta, infatti, di un meccanismo di valorizzazione della contribuzione versata dal lavoratore al fine di conseguire il trattamento pensionistico o adeguarlo in termini economici. Pertanto, allo stesso modo, l'inserimento di contribuzione derivante dalla totalizzazione, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, non muta le regole che governano questa prestazione nell'ordinamento della Cassa Forense. Si continua dunque ad applicare l'art. 3 della legge n. 576/1980 che esplicitamente subordina la corresponsione della pensione alla cancellazione dagli albi di avvocato e procuratore e dichiara l'incompatibilità del trattamento di anzianità con ogni forma di appartenenza a qualsiasi albo professionale, o elenco di lavoratori autonomi o attività di lavoro dipendente (a pena di revoca della pensione stessa): la cancellazione dall'albo costituisce fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità.

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