Rapporti di lavoro

Aggiornate le Tabelle ANF dal primo luglio 2023

Con la circolare 55 del 9 giugno 2023 l’Inps ha provveduto a pubblicare i valori di Assegno per il nucleo familiare da corrispondere fino al 30 giugno 2024

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di Gianfranco Nobis

Con la circolare 55 del 9 giugno 2023 l’Inps ha provveduto a pubblicare i valori di Assegno per il nucleo familiare da corrispondere nel periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024, relativamente ai nuclei composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. Come noto infatti, con decorrenza dal 1° marzo 2022, l’Assegno Unico e Universale ha abrogato la prestazione di Assegno per il nucleo familiare, ma limitatamente ai nuclei familiari con figli ed orfanili.

Per tale ragione, l’aggiornamento dei livelli reddituali per la determinazione della prestazione di assegno nucleo familiare, come previsto dal Dl 69 del 13 marzo 1988, continua a trovare applicazione unicamente per le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D, contenute all'interno dell’allegato 1 della Circolare 55 del 9 giugno 2023. La ragione dell’adeguamento dei livelli reddituali risiede nella necessità di tutelare il valore della prestazione dall’effetto erosivo che l’andamento inflazionistico esercita sul potere reale di acquisto della moneta. Tra il 2021 ed il 2021 la variazione del FOI misurata dall'Istat ha conosciuto infatti un incremento pari al 8,1 per cento.

Si ricorda che dal mese di aprile 2019 (Circolare Inps 45 del 22 marzo 2019 e messaggio Inps 1777 del 8 maggio 2019) i lavoratori dipendenti del settore privato beneficiari della prestazione di assegno per il nucleo familiare possono presentare domanda in modalità telematica direttamente all’Istituto di previdenza, il quale, a valle delle necessarie verifiche, mette a disposizione dei datori di lavoro gli importi da corrispondere, comprensivi di eventuali arretrati.

La misura massima di prestazione erogabile, da ragguagliare a 26 giorni teorici ai sensi dell'articolo 59 del Dpr 797/55, può essere riconosciuta quando il lavoratore full time abbia lavorato nel mese al meno 104 ore se impiegato o 130 se operaio. Diversamente gli importi andranno proporzionati su base settimanale, ragguagliando a 6 giorni nel caso di raggiungimento di 24 ore per gli impiegati, oppure 30 per gli operai. In caso di mancato raggiungimento del tetto minimo settimanale, la prestazione (su base 26) andrà ragguagliata ai giorni effettivamente lavorati nel mese. Per i lavoratori part time invece permane il limite minimo delle 24 ore settimanali per il diritto alla prestazione intera, in quanto al di sotto di tale valore, l’importo spettante andrà corrisposta nelle sole giornate effettivamente retribuite.

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