Pinco e Caia, coniugi ed entrambi lavoratori dipendenti, hanno un unico figlio, Pallino, di 22 anni. Fino a luglio 2025, Pallino non lavora e non percepisce redditi.Nel mese di gennaio 2025, Pinco ha richiesto al proprio datore di lavoro, Alfa, la detrazione per figlio a carico al 100% (ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera c) del TUIR, come modificato dalla legge di bilancio 2025), in quanto titolare del reddito più elevato rispetto alla moglie. La normativa consente infatti l’attribuzione al 100% ,della detrazione figlio a carico, al coniuge con il reddito più alto.Sia Pinco che Caia hanno comunicato ai rispettivi datori di lavoro (Alfa e Beta) il codice fiscale del figlio, al fine di beneficiare dell’innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefit a 2.000 euro (ai sensi dei commi 390 e 391 della legge n. 207/2024).Nel corso del 2025 si sono verificate le seguenti situazioni:• A marzo 2025, il datore di lavoro Alfa ha erogato a Pinco un voucher multiuso del valore di 1.100 euro, esente da imposte e contributi (ai sensi dell’art. 51, commi 3 e 3-bis del TUIR);• Ad aprile 2025, il datore di lavoro Beta ha erogato a Caia un voucher multiuso del valore di 900 euro, anch’esso in regime di esenzione.Nel mese di luglio 2025, il figlio Pallino inizia a lavorare e, entro la fine dell’anno, percepisce un reddito complessivo – derivante unicamente da lavoro dipendente – superiore a 4.000 euro.Si chiede:1. Alla luce della perdita della qualifica di figlio fiscalmente a carico, i fringe benefit erogati nel corso del 2025 a Pinco e Caia restano esenti da imposizione fiscale e contributiva?2. Le detrazioni per figlio a carico riconosciute al 100% a Pinco dal datore di lavoro Alfa nei vari periodi di paga del 2025 risultano spettanti?
L’articolo 1, comma 390, della legge di bilancio 2025 stabilisce quanto segue:
“per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi forniti ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori...