Adempimenti

Alternanza scuola lavoro, valutazione dei rischi ad hoc

Le aziende ospitanti devono tener conto di pericoli specifici per gli studenti

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Maggiore sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e per l’orientamento, con nuovi obblighi per le imprese che aderiscono al programma.

La novità è stata introdotta dall’articolo 17 del decreto legge 48/2023 (decreto Lavoro), il quale, modificando l’articolo 28 del decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro), ha stabilito che le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro devono integrare il loro documento di valutazione dei rischi (Dvr - articolo 28 del testo unico), con una sezione ove indicare le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti durante i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Tale nuova sezione del Dvr deve essere altresì fornita all’istituzione scolastica a cui fanno riferimento gli studenti interessati e allegata alla convenzione stipulata tra l’impresa e lo stesso istituto scolastico.

Si tratta di un documento ex-novo, indipendente da quello elaborato a favore dei lavoratori dipendente sulla base degli articoli 17, 28 e 29 del Testo unico, atteso che i fattori di rischio, affrontati nello svolgimento del percorso formativo o di orientamento, possono essere specifici e non necessariamente rispondenti a quelli previsti per la normale attività produttiva.

Un ulteriore richiamo, che si ritiene possa incidere notevolmente sulle garanzie offerte dalle imprese ospitanti, può senz’altro essere rinvenuto nella modifica apportata, sempre dall’articolo 17 del decreto Lavoro, all’articolo 1, comma 41, lettera b) della legge 107/2015. È stato aggiunto che, nella sezione speciale del Registro delle imprese, tenuto presso la competente Camera di commercio, a cui devono essere iscritte le aziende che ospitano percorsi per l’alternanza scuola lavoro, devono essere indicate «le capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, nonché l’esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e l’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento».

Infine, viene modificata la Piattaforma dell’alternanza scuola lavoro, istituita presso il ministero dell’Istruzione e del Merito, che ora assume la denominazione di Piattaforma per i percorsi, per le competenze trasversali e per l’orientamento e che sarà finalizzata all’interazione e allo scambio di informazioni di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

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