Amministratore unico e fringe benefit
Una società con amministratore unico, con compenso annuale stabilito da apposito verbale, può erogare allo stesso, in aggiunta al compenso in denaro, dei fringe benefit (buono carburante/buoni spesa ecc.) per un valore massimo per l'anno 2022 di euro 3.000,00 ex articolo 51, comma 3 ,Tuir ? oppure trattandosi di amministratore unico non è possibile? Inoltre, è possibile includere tra i fringe benefit in questione anche il pagamento delle utenze domestiche ex Dl. 115/2022?
Il benefit di cui all'articolo 51 comma 3 (la cui soglia di imponibilità è stata elevata solo per il corrente anno ad euro 3.000 dal decreto legge 176/2022 cd. Aiuti-quater in corso di conversione), è tipicamente destinato "ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 51 del Tuir." (conferma circlare AGE 35/E/2022). Tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si includono quelli di cui all'articolo 50 co. 1 lett. c-bis) del Tuir("le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore [...]). Gli amministratori possono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente, autonomo o di collaborazione (si noti che la circolare AGE 67/2001 ha chiarito come gli uffici di amministratore di società rientrino tra le fattispecie che possono essere considerate rapporti di collaborazione "tipici"). Gli amministratori unici, tuttavia, non possono essere lavoratori dipendenti della società ma possono essere destinatari di compensi inquadrabili fiscalmente nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Si noti che in una precedente risposta della Agenzia (risposta ad interpello 10/2019), l'amministratore unico era stato escluso dalla possibilità di essere destinatario del welfare previsto dall'articolo 51 comma 2 del Tuir in quanto non facente parte di una "categoria di dipendenti" (per la incompatibilità, come anticipato, tra tale carica e la qualità di lavoratore dipendente). Tale limitazione, tuttavia, non sembra applicabile al beneficio di cui al decreto legge 115/2022 che, differentemente dal welfare previsto dall'articolo 51 comma 2 del Tuir, può essere invece erogato ad personam. Si ritiene pertanto applicabile il beneficio in questione anche all'amministratore unico che percepisce compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente, estendibile alle specifiche utenze domestiche elencate dalla norma (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale).
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