Contenzioso

Appalti: in caso d’infortunio non è configurabile una responsabilità del committente in re ipsa

Occorre verificare la condotta tenuta e non può essergli richiesto un controllo continuo e capillare

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di Mario Gallo

La sentenza 2991/2023 della Corte di cassazione ha compiutamente tratteggiato la responsabilità civile del committente in caso d'infortunio del personale di ditte appaltatrici o subappaltatrici.

Il caso affrontato riguarda un grave infortunio occorso a un lavoratore a seguito della caduta da una scala all'interno di un capannone in cui erano in corso lavori appaltati. Inizialmente il Tribunale di Milano aveva condannato il subappaltatore, il committente e il direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, in solido tra loro, a risarcire il danno, per la parte eccedente l'indennità corrisposta al lavoratore dall'Inail.

Tuttavia, la Corte di Appello di Milano, dichiarava l'esclusiva responsabilità del subappaltatore, condannandolo a pagare al lavoratore infortunato 94.476,00 euro per danno differenziale, da invalidità temporanea, danno da riduzione della capacità lavorativa specifica e danno patrimoniale, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo.

Il subappaltatore proponeva ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto diversi profili. In particolare, ha lamentato che gli stessi, nell'escludere la responsabilità del committente, sarebbero incorsi nell'erronea interpretazione dell'articolo 93 del Dlgs 81/2008, che esonera il committente dalla responsabilità solo nel caso in cui abbia proceduto alla nomina del responsabile della sicurezza, estraniandosi così completamente dal cantiere.

La Cassazione ha, tuttavia, rigettato il ricorso facendo rilevare che, per quanto riguarda la posizione del committente, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende a tale soggetto solo «ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire». E sottolinea ancora, in modo deciso, che «non è configurabile una responsabilità del committente in re ipsa e cioè per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio».

Infatti, nel contratto d'appalto – ma anche d'opera e di somministrazione – è vero che, in base a quanto stabilisce l'articolo 26 del Dlgs 81/2008, il dovere di sicurezza grava oltre che sul datore di lavoro anche sul committente, con la conseguente possibilità in caso di infortunio «di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo». Tuttavia, per siffatto principio non può essere invocata l'applicazione automatica; infatti, al committente non può essere richiesto un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.

E, nel caso specifico, la Corte di appello ha correttamente escluso la responsabilità del committente in quanto lo stesso ha tenuto una condotta rispondente al dettato normativo, dimostrato da diversi indicatori tra cui, ad esempio, l'aver verificato l'idoneità tecnico – professionale delle imprese esecutrici e, in particolare, l'aver tenuto conto «delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori» e «ha verificato l'adeguatezza con riguardo all'attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa».

Al tempo stesso, rilevano ancora i giudici, non c'è stata nemmeno l'ingerenza del committente nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

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