Apprendista over 29 percettore Naspi
Il gentile lettore fa riferimento alla fattispecie disciplinata dall’articolo 47 co. 4 del decreto legislativo 81/2015, in base alla quale “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.”. Già nella risposta ad interpello Minlav 21/2012 fu osservato che la fattispecie in esame costituisce “disciplina speciale”, specialità che si riflette anche sui relativi profili formativi. A tale proposito nella Nota 30 novembre 2017, n.5, il Minlav ha osservato che, in relazione alla peculiarità dell’istituto caratterizzato dalla finalità primaria, tipica delle misure di politica attiva, di assicurare il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, a prescindere dalla loro età anagrafica, non è necessaria l’offerta formativa trasversale (intendendosi per tale l’insegnamento di una serie di nozioni di carattere “generale”, che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte). Tanto premesso è opportuno ricordare che la norma citata parla comunque di assunzione finalizzata ad una “qualificazione” o “riqualificazione” del lavoratore. Per quanto concerne la “riqualificazione” evidentemente il problema non si pone ove il soggetto da assumere abbia svolto precedentemente un periodo lavorativo in forza di una diversa qualifica professionale (vedi ad es., in relazione ad un contratto di formazione stipulato per la acquisizione di nuove professionalità, Cass., 6 giugno 2002, n. 8250). Nel caso della “qualificazione” è possibile invece fare riferimento alla giurisprudenza che ammette la possibilità, sempre relativamente ad un contratto di formazione lavoro (in ogni caso caratterizzato da forti elementi di contiguità, almeno sotto il piano formativo, con il contratto di apprendistato), che un lavoratore già impegnato con un contratto di natura formativa possa essere parte di un ulteriore contratto che abbia come oggetto altro tipo di formazione, pur se facente parte della stessa qualifica contrattuale, purché l'ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita (Cass. 17574/2004). In conclusione per quanto concerne la “qualificazione” o “riqualificazione” di un soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’articolo 47 co. 4 del decreto legislativo 81/2015, si deve escludere che a tale soggetto debba essere impartita una ulteriore formazione di base o trasversale. Inoltre, ove il lavoratore abbia già maturato una qualifica professionale, occorre distinguere: se il nuovo contratto di apprendistato è finalizzato ad attribuire una nuova qualifica professionale, diversa dalla precedente, nulla osta. Viceversa se è finalizzato alla attribuzione di una qualifica uguale o similare a quella precedentemente conseguita, allora sarà necessario valutare se, nell'ambito del piano formativo individuale, si realizzi comunque un percorso formativo volto ad un apprezzabile arricchimento o sostanziale integrazione delle competenze professionali già acquisite.