Apprendistato e parere di conformità
La questione dell’obbligo o meno della richiesta del parere di conformità in relazione al Piano Formativo Individuale per assunzione di personale apprendista è già stata affrontata nel 2012 dal Ministero del Lavoro. L’articolo 2 del D.lgs. n. 167/2011 (T.U. dell’Apprendistato) stabilisce che la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei principi enunciati nella disciplina di riferimento. Per ciò che concerne il piano formativo individuale è statuito che “Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali”. In risposta ad interpello n. 16/2012 Il Ministero del Lavoro sottolinea come manchi nella disciplina un esplicito riferimento al ruolo “autorizzativo” degli Enti Bilaterali con la conseguenza che non vi è obbligo di sottoporre loro il PFI prima di assumere un apprendista. Nonostante i contratti affidino all’Ente Bilaterale un ruolo fondamentale, la richiesta di parere di conformità non può essere considerata, una “condicio sine qua non” per una valida stipulazione del contratto di apprendistato che non potrà essere inficiato dalla sua mancanza, almeno per i datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il CCNL applicato in azienda. Unica eccezione fanno i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale quando tale richiesta sia prevista dalla legislazione della Regione di appartenenza. Da ciò si evince che nessun obbligo è stato disatteso dal richiedente e che l’esonero contributivo non sarà per questo motivo contestato. L’aver sottoposto il PFI all’Ente Bilaterale, tuttavia, rappresenta una garanzia di un Piano formativo certamente corretto e ciò influenza in maniera positiva l’eventuale giudizio del personale ispettivo che è invitato a concentrare principalmente il controllo nei confronti di quei contratti privi di PFI approvato dall’Ente bilaterale.