Apprendistato e percettore di Naspi
di Josef Tschoell
L’art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 consente di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età, e ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. Come chiarito dal Ministero del lavoro con la risposta a interpello n. 5/2017 si tratta di una misura di politica attiva rivolta a coloro che percepiscono un trattamento di disoccupazione, e non è necessaria l’offerta formativa trasversale ogniqualvolta il lavoratore sia in possesso di competenze generali sugli argomenti indicati nelle “linee guida” elaborata dalla Conferenza permanente Stato-Regioni. In ogni caso il possesso della formazione dovrà essere esaminato caso per caso. Si ritiene che in ogni caso dovrà essere rispettata la condizione di qualificazione o riqualificazione del lavoratore come richiesto dalla norma. Un aspetto critico potrebbe presentarsi, qualora il lavoratore continui a svolgere le stesse mansioni o attività del pregresso rapporto di lavoro.
Fringe benefit, passaggio da una condizione di imponibilità ad una di esenzione
di Roberto Vinciarelli
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