Niente apprendistato professionalizzante per il percettore di Rdc sopra i 29 anni
L’articolo 47 co. 4 del decreto legislativo n. 81/2015 ha previsto la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante “lavoratori beneficiari […] di un trattamento di disoccupazione” senza limiti di età, allo scopo di favorirne la “qualificazione o riqualificazione professionale”. Quanto alla specifica domanda avanzata nel quesito si ritiene di dare risposta negativa. Nella circolare INPS citata dal gentile lettore, infatti, sono elencate tassativamente (quindi insuscettibili di applicazione analogica oltre i casi espressamente contemplati) le ipotesi di disoccupazione a fronte delle quali è ammessa la assunzione in oggetto. A fortiori, a parte il fatto che il reddito di cittadinanza non può essere assimilato a un trattamento di disoccupazione, quando il beneficiario del Rdc è tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego. Dopo trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall’Anpal l’assegno di ricollocazione (articolo 9 del decreto legge 9/2019). Riguardo a quest’ultimo, il ministero del Lavoro, nell’interpello 19/2016, si è espresso chiaramente nel ritenere la specifica disposizione dell’articolo 47, comma 4, di cui in premessa non applicabile ai soggetti beneficiari del solo assegno di ricollocazione.
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