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Autotrasporto, novità su obbligo dei tachigrafi e controlli

di Claudio Infriccioli e Francesco Paesani

N. 2

guida-al-lavoro

Gli ultimi chiarimenti ministeriali sugli obblighi connessi all'utilizzo del tachigrafo

Il Ministero dell'Interno, con tre circolari del 27 dicembre 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di:

  • controlli nei confronti dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada per i quali è previsto l'obbligo di installazione del tachigrafo (circolare prot. n. 38974);
  • obbligo di presentazione ai funzionari addetti ai controlli delle registrazioni dei tachigrafi fatte nel giorno in corso e nei cinquantasei giorni precedenti nel settore del trasporto di merci e passeggeri (circolare prot. n. 38980);
  • proroghe connesse all'obbligo di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione nei trasporti internazionali ed esenzione dall'uso del tachigrafo nei trasporti nazionali per i veicoli indicati nell'art. 31 della Legge 177 del 25 novembre 2024 (circolare prot. n. 38985).

Controlli dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada con obbligo di tachigrafo (Circ. Min. Int. n. 38974/2024)

La legge 14 novembre 2024, n. 166[1], ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 16 settembre 2024, n. 131[2] (cd. "Decreto Salva Infrazioni") che, a sua volta, ha modificato l'art. 6 del D. Lgs. n. 144/2008, relativo ai controlli nei confronti dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada per i quali è previsto l'obbligo di installazione del tachigrafo.

L'art. 6 del suddetto...

  • [1] GU del 14 novembre 2024, n. 267.

  • [2] Recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano".

  • [3] In ragione della Procedura di infrazione n. 2022/0231, a carico dell'Italia.

  • [4] In merito al corretto utilizzo del tachigrafo, la circolare richiama la disposizione contenuta nell'art. 7 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 215 del 12 dicembre 2016 (GU del 27 dicembre 2016, n. 301) "attuativo del combinato disposto dell'art. 10, commi 2 e 3 del Regolamento 561/2006, e dell'art. 33, commi 1 e 3 del Regolamento 165/2014, che prevedono la responsabilità delle imprese di trasporto per le infrazioni ai predetti Regolamenti commesse dai conducenti sui loro mezzi, anche se compiute in altro Stato membro o in un Paese terzo".

  • [5] La stessa circolare richiama poi l'onere, a carico delle imprese, della formazione, istruzione e controllo nei confronti dei propri conducenti, così come "previsto dall'art. 10 del Regolamento 561/2006".

  • [6] "Quindi, anche con dispositivi elettronici", secondo i chiarimenti ministeriali.

  • [7] Cfr. F. Paesani – C. Infriccioli, Autotrasporto: formazione, istruzione e controllo dei conducenti, in Guida al Lavoro, n. 11/2017, p. 29 ss.

  • [8] Cfr. C. Infriccioli – F. Paesani, Autotrasporto, le novità dal 31 dicembre 2024, in Guida al Lavoro, n. 42/2024.

  • [9] "Queste carte tachigrafiche recano impresso sul retro il codice "e3 1003".

  • [10] "Come, ad esempio, la funzione "out of scope", funzione "traghetto", cambio di nazione alla frontiera, ecc.".

  • [11] "Queste carte tachigrafiche recano impresso sul retro il codice "e3 1004".

  • [12] "La conservazione delle prove tramite registrazioni e stampe manuali è previsto dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014".

  • [13] GU del 29 novembre 2024, n. 280. Legge in vigore dal 14 dicembre 2024.

  • [14] Trattasi – aggiunge la circolare n. 38985 (in nota alla stessa) – del "Tachigrafo digitale di seconda generazione – versione 2".

  • [15] Cfr. C. Infriccioli – F. Paesani, Autotrasporto, le novità dal 31 dicembre 2024, cit.

  • [16] Contenuta, in particolare e prevalentemente, nel D. Lgs. n. 234/2007 e smi.