ApprofondimentoAdempimenti

Autotrasporto, le nuove modalità di raccolta dati sulle infrazioni

di Claudio Infriccioli e Francesco Paesani

N. 45

guida-al-lavoro

In vigore dal 2 novembre 2024 le modalità di raccolta delle informazioni relative alle infrazioni rilevate dagli Organi di Polizia e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il Decreto Ministeriale 25 settembre 2024[1] , in vigore dal 2 novembre 2024 (art. 5), regolamenta le "modalità di raccolta … delle infrazioni" previste dall'Allegato III al D. Lgs. n. 144/2008, "rilevate dagli organi di polizia stradale …, a seguito dei controlli su strada e dall'Ispettorato nazionale del Lavoro a seguito dei controlli effettuati presso la sede delle imprese di autotrasporto".

La normativa di riferimento

Il Decreto interviene...

  • [1] Pubblicato nella GU n. 257 del 2 novembre 2024.

  • [2] Il REN, com'è noto, è il "registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, istituito ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) 1071/2009" (art. 2, co. 1, lett. c), del DM 25/9/2024).

  • [3] Il D. Lgs. n. 144/2008, nel recepire la direttiva 2006/22/CE, ha rinnovato il sistema dei controlli sui tempi di guida, di interruzione e di riposo, riscrivendo le regole in precedenza dettate dall'abrogato Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 12 luglio 1995, in maniera più consona al mutato quadro normativo e tecnico dei trasporti su strada.

  • [4] Così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 del 2/5/2022.

  • [5] In merito si richiamano, C. Infriccioli - F. Paesani, Autotrasporto: infrazioni gravi e fattori di rischio delle imprese, GL, n. 24/2022, 22 ss.

  • [6] In attesa del suo recepimento da parte del Legislatore italiano.

  • [7] Cfr. C. Infriccioli - F. Paesani, Autotrasporto: l'UE aggiorna la direttiva, GL, n. 27/2024.

  • [8] In base ad apposite specifiche tecniche "da definirsi nell'ambito di un apposito tavolo tecnico coordinato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui partecipano gli enti cooperanti".

  • [9] Ai sensi del comma 2, secondo periodo, dell'art. 4 del DM, "Con decreto della direzione generale per la motorizzazione, d'intesa con la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le specifiche tecniche e le modalità di accesso all'applicativo, nonché la data di avvio in esercizio delle nuove funzioni implementate e la composizione del tavolo tecnico di cui al comma 1", sempre e comunque, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (comma 3).