Buoni pasto per categorie omogenee
Secondo l'art. 4 del Decreto del MISE 7 giugno 2017, n. 122, i buoni pasto sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato. Il legislatore, in sostanza, estende la facoltà di riconoscere i buoni pasto non solo ai lavoratori dipendenti con orario di lavoro a tempo pieno, ma anche a coloro che hanno in corso un rapporto part time, indipendentemente dal fatto che il loro orario lavorativo comprenda la pausa pranzo. Poiché il Ministero delle finanze (circ. n. 326/E del 1997) ritiene che la prestazione in questione debba interessare la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi e l'Agenzia delle entrate (circ. 5/E del 2016) ha evidenziato che per categoria di dipendenti debba intendersi un gruppo di lavoratori di un certo tipo, purchè la loro individuazione sia sufficiente ad impedire, in senso teorico, che via siano concessioni ad personam in esenzione totale o parziale dalle imposte. Nel caso in esame, l'individuazione della categoria di dipendenti, facendo riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro in essere (contratti di lavoro subordinato a tempo pieno) si ritiene conforme allo spirito della norma.
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