Calcolo maternità apprendista
L'art. 23, D.Lgs. n. 151/2001 dispone che agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Va aggiunto poi il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e gli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice. Il comma 5, lett. c), del citato art. 23 prevede poi che qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto, l'importo della retribuzione media giornaliera si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso. Di conseguenza, il calcolo effettuato per la determinazione dell'indennità appare corretto, considerando che anche il calcolo dell'indennità di maternità per gli apprendisti segue i criteri ordinari.