Rapporti di lavoro

Calcolo numero di assunzioni a tempo determinato

Una ditta che utilizza due c.c.n.l., perchè svolge attività diverse, come si deve comportare per il calcolo dei dipendenti da assumere con contratto d lavoro a tempo determinato? I lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01/01 vanno conteggiati complessivamente al 01/01 o vanno conteggiati separatamente in base al c.c.n.l. a loro applicato? Inoltre si possono rispettare separatamente eventuali deroghe ai limiti quantitativi previsti dal c.c.n.l.?

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di Gianfranco Nobis

Il comma 1 articolo 23 del D.lgs. 81/2015 provvede a normare i limiti di "contingentamento" in merito all'attivazione di rapporti di lavoro a termine, rapportandone l'utilizzo in base al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione. L'attuale limite, fissato nel 20% dei lavoratori a tempo indeterminato di cui sopra, opera tuttavia solo in modo residuale, in quanto la stessa norma delega apertamente alla contrattazione collettiva la disciplina dei limiti di utilizzo dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Posto questo aspetto, si ritiene che le regole applicabili ai rapporti di lavoro debbano essere distinte in base al differente contratto applicato dall'azienda. A tal fine occorre considerare che la scelta di applicare due distinti apparati contrattuali trae origine dalla differente attività svolta dall'azienda, la quale potrebbe comportare anche un diverso inquadramento previdenziale. Considerata la delega operata dal Legislatore a favore della contrattazione collettiva, si ritiene corretto applicare le rispettive previsioni contenute in ambedue i contratti collettivi, considerando l'organico in modo distinto e separato in base all'attività esercitata. Tale distinzione si ritiene applicabile in ordine a tutti gli aspetti regolatori del rapporto di lavoro a termine differentemente disciplinati dalla contrattazione collettiva. Qual ora nessuna previsione fosse prevista al riguardo dalla Contrattazione Collettiva, l'organico aziendale, ai fini del rispetto dei limiti di contingentamento, dovrà essere verificato in ordine all'intero organico, computando i lavoratori complessivamente impiegati per lo svolgimento di entrambe le attività.

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