CCNL Trasporto merci, diritto di precedenza nelle assunzioni
L’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dispone che - fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - il diritto di precedenza di cui ai commi 4 quater e 4 quinquies, a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro; può essere esercitato con termini differenziati e cioè entro sei mesi per le assunzione ordinarie e tre mesi per le attività stagionali dalla data di cessazione del rapporto stesso; l’efficacia poi di tale prelazione si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Deve quindi ritenersi che il diritto di precedenza, nel caso di lavoro non stagionale, possa essere esercitato entro 6 mesi dalla cessazione del contratto, salva una successiva diversa disposizione contrattuale.