L'esperto rispondeContrattazione

CCNL Trasporto merci, diritto di precedenza nelle assunzioni

di Alberto Bosco

La domanda

L'art 55 C. 18 del ccnl Trasporto Spedizione Merci e Logistica prevede, per le ipotesi già previste dall’art. 23, c.2, della legge 28.2.1987, n.56, un diritto di precedenza nelle assunzioni presso la stessa azienda e con la medesima qualifica a condizione che tale diritto sia manifestato, per iscritto al datore di lavoro entro tre mesi dalla cessazione del rapporto. Dal momento che il Dlgs 368/2001 art. 11 c.1 ha abrogato l'art. 23, c.2, della legge 28.2.1987, n.56 a cui si riferisce lo stesso comma 18 di cui sopra, si chiede se il termine di tre mesi possa riferirsi alla generalità del lavoratori a tempo determinato e non solo a quelli stagionali richiamati all’art. 23, c. 2, della legge 28.2.1987, n. 56 ora abrogato. Grazie

L’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dispone che - fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - il diritto di precedenza di cui ai commi 4 quater e 4 quinquies, a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro; può essere esercitato con termini differenziati e cioè entro sei mesi per le assunzione ordinarie e tre mesi per le attività stagionali dalla data di cessazione del rapporto stesso; l’efficacia poi di tale prelazione si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Deve quindi ritenersi che il diritto di precedenza, nel caso di lavoro non stagionale, possa essere esercitato entro 6 mesi dalla cessazione del contratto, salva una successiva diversa disposizione contrattuale.

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