Cessione del quinto sulle transazioni
In base alle disposizioni di legge vigenti ( D.P.R. 180/1950) il lavoratore dipendente può cedere il 20% della propria retribuzione complessiva ( pari ad 1/5) al fine di contrarre un prestito, offrendo come garanzia il Trattamento di fine Rapporto. In tal senso, le disposizioni dell'articolo 53 del sopracitato decreto impongono al datore di lavoro, nell'ipotesi in cui al sopraggiungere della cessazione del rapporto di lavoro non sia esaurito il prestito, di recuperare per intero il trattamento di fine rapporto in assenza di decurtazioni. La norma non prevede della possibilità del lavoratore di disporre di somme riconosciute a titolo di incentivo, transazione o risarcimento del danno, per tale ragione si ritiene che possano essere riconosciute al dipendente in assenza di decurtazioni da corrispondere al creditore. Sarà onere del soggetto interessato provvedere al saldo del credito contratto nell'ambito del rapporto contrattuale avviato con il creditore. L'azienda, anche al fine di tutelare la propria posizione, deve in ogni aver comunicato al creditore l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.