L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Coadiutore familiare: rimborsi chilometrici

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di Antonio Carlo Scacco

La domanda

La presente per sapere se è possibile erogare ad un coadiutore familiare dei rimborsi chilometrici per trasferte effettuate con la propria auto in base a specifici incarichi indicati dall'azienda ed eventualmente anche dei compensi per trasferte fuori dal territorio comunale. Si precisa che il coadiutore familiare è moglie di un socio accomandatario e presta la propria attività nell'impresa senza ricevere alcun compenso. Si chiede inoltre, nel caso fossero possibili tali rimborsi, se gli stessi debbano transitare da busta paga.

In materia di compensi ai familiari, l’articolo 60 del TUIR (DPR 917/1986) stabilisce che “ Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5.”. La disposizione ha evidentemente carattere antielusivo, perché mira ad evitare che in piccole realtà aziendali il titolare possa abbattere il reddito d’impresa con costi fittizi. Proprio per questo l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 158 del 27 maggio 2002) ha precisato che la norma in esame, facendo esplicito riferimento ai rapporti di parentela, debba riferirsi al solo imprenditore individuale/persona fisica e non anche all’impresa esercitata in forma collettiva. Viceversa è possibile ipotizzare la deducibilità dei compensi erogati al socio dalla società, anche di persone, in considerazione della relativa autonomia in cui si trova la società rispetto al socio (ad esempio è deducibile il compenso erogato dalla società al socio accomandante che sia padre del socio accomandatario). Si tenga comunque presente che, “nella maggior parte dei casi, la collaborazione prestata all'interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura "morale", basata sulla cd. affectio vel benevolentiae causa, ovvero sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso.” (Minlav , lettera circolare 10 giugno 2013 n. 10478). Ed infatti l’Inps disconosce quasi sempre il rapporto di lavoro subordinato nelle imprese a marcata caratterizzazione familiare. Nel caso rappresentato dal gentile lettore, pare di capire che non esiste un rapporto di lavoro vero e proprio in quanto la moglie è semplice coadiuvante familiare (art. 1, comma 206, Legge n. 662/1996) , senza necessità di busta paga.

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