Collaborazione familiare
Nella circolare citata dal gentile lettore il Ministero ha precisato che, nel caso delle prestazioni rese da pensionati (come nella casistica indicata), la natura occasionale si presume in quanto tali soggetti, verosimilmente, non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell'impresa un impegno con carattere di continuità per le ragioni più diverse. Tra quelle indicate dal Ministero del lavoro: la scarsa volontà di impegnarsi in una attività nuova, la scelta di dedicarsi ad altri progetti o a curare più da vicino il contesto familiare ec. In sintesi è sempre possibile individuare una o più ragioni che possano giustificare un limitato ed occasionale impegno lavorativo. Ciò appare tanto più plausibile in quanto la “contropartita” di un impegno lavorativo abituale, ossia un futuro e, forse non significativo incremento della rata di pensione, potrebbe apparire poco “invitante” anche alla luce del relativo onere contributivo da sopportare. Nella circolare si afferma che, conseguentemente, “il personale ispettivo considererà le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell'imprenditore, quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l'iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione.” (indicazioni valide per tutti i settori economici). Tanto premesso, per rispondere più specificamente al quesito, è opportuno ricordare come l'Ispettorato nazionale del lavoro, in merito alla individuazione delle collaborazioni occasionali gratuite, nel prosieguo abbia ritenuto il criterio delle 90 giornate/720 ore applicabile anche ad altri settori economici oltre quelli inizialmente individuati (ad esempio circolare INL 15 marzo 2018, n.50), pertanto si può ritenere tale criterio ormai di carattere e valenza generale. E' importante tuttavia ricordare come tale criterio, come le indicazioni sopra riportate per le prestazioni rese da pensionati familiari, rappresenti un mero indice presuntivo suscettibile di superamento nel caso in cui dagli elementi concretamente acquisiti in sede di verifica ispettiva, emerga la palese non occasionalità della prestazione.
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