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Collegamento economico-funzionale tra imprese: quali effetti sui rapporti di lavoro?

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di Valeria Zeppilli

Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da un medesimo gruppo non produce di per sé effetti sui rapporti di lavoro instaurati da ciascuna di esse, ma a tal fine sono necessari dei requisiti aggiuntivi.

Per i giudici di legittimità (sezione lavoro, 24 gennaio 2022, nn. 2014 e 2015), infatti, il collegamento non cancella l'autonomia delle singole società, che hanno comunque una propria distinta personalità giuridica e sono singolarmente titolari dei rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti in servizio presso le rispettive imprese.

Il legame tra entità appartenenti a uno stesso gruppo, quindi, non è da solo sufficiente a far presumere che gli obblighi derivanti da un contratto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore e una società si estendano anche a un'altra società collegata.

Per poter affermare che i predetti obblighi, formalmente derivanti da un contratto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore e una società, interessino anche le altre entità appartenenti al medesimo gruppo, è necessario che, a seguito di adeguati accertamenti, risulti che il frazionamento tra vari soggetti sia il frutto di una simulazione o una preordinazione in frode alla legge e che quindi, in realtà, vi sia un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, con tutte le conseguenze che ne derivano (anche, ad esempio, ai fini del computo della base di calcolo da valutare per l'applicazione della disciplina in materia di licenziamenti).

Ma quando può dirsi sussistente un unico centro di imputazione? Per la Corte di cassazione, occorre che l'esame delle attività di ciascuna impresa riveli la presenza di quattro requisiti.

Innanzitutto, deve esserci unicità della struttura organizzativa e produttiva.

In secondo luogo, occorre che le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo siano integrate e perseguano un interesse comune.

Vi deve poi essere un coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario dal quale poter risalire a un unico soggetto direttivo che faccia confluire le attività delle singole imprese verso uno scopo comune.

Infine, la prestazione lavorativa deve essere utilizzata contemporaneamente dalle varie società titolari delle distinte imprese, ovverosia deve essere svolta indifferentemente e nello stesso tempo in favore dei diversi imprenditori.

Se tali quattro presupposti sono integrati, può correttamente dirsi sussistente un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, in forza della presunzione di solidarietà di cui all'articolo 1294 del codice civile, delle obbligazioni che ne derivano rispondono tutti i fruitori dell'attività svolta dal dipendente.

Ciò posto, i giudici hanno comunque precisato che, ai fini della configurabilità di un centro di imputazione unitario nonostante la presenza di più imprese formalmente distinte, non è indispensabile che il frazionamento dell'unica attività abbia carattere simulatorio.

L'impresa unitaria può essere concepita anche in presenza di "gruppi genuini", caratterizzati da una condizione di codatorialità, in cui, cioè, il lavoratore è inserito nell'organizzazione economica complessiva di cui fa parte il datore di lavoro formale e la sua prestazione è condivisa, per il soddisfacimento dell'interesse unitario del gruppo, dalle diverse società, che diventano quindi dei datori di lavoro sostanziali.

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