L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Competenza indennità malattia inps-inail

di Paola Sanna

La domanda

Una dipendente ha presentato un certificato di malattia professionale Inail, per il periodo le è stata pagata l'integrazione all'indennità Inail. Un mese dopo (al termine della malattia professionale) ci è stato inviato un certificato di malattia Inps di continuazione la società ha così trattato il periodo successivo alla malattia professionale come malattia Inps. L'Inail quattro mesi dopo l'evento ha definito negativamente la malattia professionale quindi la dipendente per il periodo non ha avuto alcuna indennità retribuita. Come deve comportarsi la società (ex datore di lavoro) deve elaborare una busta paga per retribuire l'indennità Inps per poi compensare i contributi nel DM10 mensile o gli istituti devono gestire il pagamento de''indennità?

In relazione a quanto previsto con specifica Convenzione stipulata tra INPS e INAIL (recepita dai due Istituti con circolari rispettivamente n. 91/2009 e 38/2009), in presenza di rifiuto ad accettare la competenza di un evento infortunio ovvero malattia, l'Istituto che respinge la pratica è tenuto a trasmetterla all'Istituto che ritiene essere competente in materia. Per garantire l'indennizzabilità di ogni evento di assenza tutelato dalla legge, la Convenzione prevede che in attesa di definizione del provvedimento di accoglimento della competenza, il lavoratore debba continuare ad essere indennizzato con riferimento all'Istituto previdenziale/assistenziale che ne ha assunto la competenza all'origine. Al termine della procedura i due Istituti provvedono a compensare le rispettive indennità, in base appunto alla qualificazione condivisa dell'evento. Tale compensazione avviene però solo al termine del procedimento di riconoscimento dell'indennità, poiché la decisione di diniego assunta da un Istituto potrebbe essere impugnata dall'altro; in queste ipotesi, la decisione circa la corretta qualificazione dell'evento potrebbe essere rimessa ad apposito collegio regionale che delibera in via definitiva. Dal caso prospettato emerge il diniego da parte dell'Inail, ma sembra non essere ancora definita la presa in consegna dell'evento da parte dell'Inps. In questo periodo transitorio quindi, si ritiene che l'azienda non sia tenuta ad operare alcuna rettifica del periodo pregresso, poiché si attende appunto l'accoglimento della pratica da parte dell'Inps. Laddove ciò dovesse accadere, il datore di lavoro ancorché il dipendente non sia più in forza, è tenuto a rettificare i modelli LUL, a rideterminare le indennità dovute a titolo di integrazione della prestazione previdenziale o assistenziale in capo al dipendente, ed a ritrasmettere i flussi Uniemens dei periodi oggetto di rettifica, con la corretta identificazione dell'evento di assenza. Si ritiene che la convenzione stipulata tra i due Istituti sia mirata a definirne i reciproci rapporti economici, ma non sembra essere direttamente rivolta al dipendente le cui spettanze quindi devono in ogni caso essere oggetto di rideterminazione da parte del datore di lavoro in sede di definizione del LUL.

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