Computo dell’organico ai fini dei contratti a termine ammessi
L’art. 23, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a termine per più del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, arrotondando il decimale all’unità superiore se esso è eguale o superiore a 0,5 (eccetera). L’art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, definisce il lavoro a domicilio come subordinato, quindi tali dipendenti si computano nella base...
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