Adempimenti

Condizioni di lavoro, agli asseveratori servono linee guida

L’onere già dell’Ispettorato comporta assunzioni di responsabilità penale

di Francesco Natalini

La legge di conversione 50/2023 non ha modificato le regole in materia di “asseverazione” delle condizioni di lavoro offerte allo straniero già previste dal Dl 20/2023 (e presenti anche in un precedente decreto), confermando talune perplessità sorte in capo agli operatori del settore e in particolare ai professionisti di cui alla Legge 12/79, abilitati a rendere la predetta asseverazione

Richiamando un precedente intervento su questo giornale (si veda il Sole 24 Ore del 23 marzo scorso), in occasione della pubblicazione della nota Inl 2066 del 21 marzo 2023, si era fatto rilevare che il Dl 20/2023 di fatto riproponeva le novità introdotte dal Dl 73/2022, consolidando le disposizioni in esso previste all’interno del Testo unico sull’immigrazione (Dlgs 286/1998), rendendole in tal modo “strutturali”.

Ma la parte più corposa della circolare, sulla quale si vuole ritornare in questo articolo, era dedicata alla novella più “d’impatto” (stabilizzata nel testo unico, anche in questo caso dal Dl 20/2022, dopo che era già introdotta dal Dl 73/2022), ossia l’attribuzione esclusiva delle competenze in materia di valutazione della capacità economica/patrimoniale (prima demandata all’Ispettorato territoriale del lavoro), ai professionisti di cui alla legge 12/79 (consulenti del lavoro, commercialisti e avvocati), ovvero alle associazioni di categoria (le quali possono essere anche firmatarie di specifici protocolli di intesa con il ministero del Lavoro).

L’occasione per tornare sull’argomento è data dalla legge di conversione 50/2023, che non ha modificato l’assetto del decreto legge, il quale, tramite l’inserimento dell’articolo 24-bis nel testo unico, ha demandato le verifiche - praticamente in via esclusiva - ai soggetti sopra citati, visto che all’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) resta la competenza solo in caso di conversione del permesso di soggiorno (rilasciato, ad esempio, per studio-formazione e trasformato in lavoro subordinato) oltre a essere investito di una funzione accertativa (eventualmente da svolgere congiuntamente con le Entrate) finalizzata a svolgere controlli a campione sull’operato dei citati soggetti asseveratori.

L’aver trasferito, in modo esclusivo, ai professionisti/associazioni datoriali questa incombenza, se da una parte può essere vista in chiave positiva, dall’altra sottende anche l’assunzione di una responsabilità (anche penale) in caso di asseverazione non regolare e non può certo bastare la richiamata nota Inl del 21 marzo scorso a tranquillizzare l’asseveratore, anche in ragione del fatto che in essa si forniscono indicazioni fuorvianti nel momento in cui si confondono il reddito con il fatturato, che evidentemente, sono concetti assolutamente diversi; per non parlare degli altri requisiti richiesti per assolvere alla richiamata procedura di asseverazione: capacità economico-patrimoniale, sostenibilità, esigenze dell’impresa, impegni retributivi e assicurativi previsti dalla legge o dai contratti collettivi, i quali, necessariamente, impongono una valutazione discrezionale (forse anche empirica) da parte dei verificatori, non essendoci parametri oggettivi di misurazione della congruità e che per tali ragioni è opportuno supportare magari richiedendo al datore di lavoro relazioni dettagliate sull’andamento economico-finanziario ed occupazionale.

L’Inl, con la circolare dello scorso marzo, aveva fornito un modello che potrebbe essere usato come traccia, richiamando quello allegato alla precedente circolare 3/2022, ma sarebbe auspicabile che anche gli Ordini professionali dei soggetti contemplati nella Legge 12/79 predispongano delle linee guida, degli standard, che possano supportare la predetta procedura di asseverazione da parte dei loro iscritti.

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