Adempimenti

Conguagli e impatriati nella certificazione unica 2022

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di Barbara Massara

Sul sito dell'agenzia delle Entrate è stata pubblicata la bozza della Cu 2022-redditi 2021 unitamente alle relative istruzioni.
In vista del prossimo restyling che la certificazioni subirà il prossimo anno per effetto della riforma dell’Irpef, lo schema della certificazione dell’anno 2021 sostanzialmente riproduce quello dell’anno precedente, con alcune modifiche risultato degli aggiornamenti normativi intervenuti nel 2021.
La scadenza rimane fissata al prossimo 16 marzo, sia per la consegna o invio al percipiente che per la trasmissione telematica all'amministrazione finanziaria, salvo il più ampio termine di invio all'Agenzia del 31 ottobre per le Cu che contengono solo redditi esenti o per i quali non è possibile presentare la dichiarazione precompilata (ad esempio redditi di lavoro autonomo professionale).

Scompare dal modello il bonus Renzi in quanto definitivamente abrogato dal 1 ° luglio 2020 e sostituito dal trattamento integrativo a cui (già dallo scorso anno) è dedicata un'intera sezione, che deve essere sempre compilata, ora rinumerata (390-403). Da quest'anno, per la prima volta, il sostituto che, in sede di conguaglio 2020, ha quantificato un trattamento non spettante superiore a 60 euro con obbligo di recupero in otto rate, è tenuto a esporre l'importo delle rate (al massimo 7) recuperate dopo le operazioni di conguaglio. In particolare l'importo recuperato nel 2021 da esporre nel punto 395 deve coincidere con quello indicato nel punto 404 della Cu dell'anno precedente, in quanto da recuperare dopo le operazioni di conguaglio e quindi nell'anno 2021.La certificazione è stata aggiornata per la corretta esposizione di tutte le diverse casistiche di esenzione del regime fiscale dei lavoratori impatriati (articolo 16 del Dlgs 147/2015) nonché del rientro dei cervelli, previa rinumerazione dei codici da indicare nel punto 462.

Fa ingresso, con i nuovi codici 13 (sconto del 70%) e 14 (sconto del 90%), la casistica dei lavoratori impatriati che, rientrati prima del 30 aprile 2019 e già beneficiari dell'agevolazione al 31 dicembre dello stesso anno, in quanto divenuti proprietari di un immobile o genitori di almeno un minore, abbiano espressamente optato per il prolungamento del beneficio per ulteriori 5 anni in base al comma 2-bis del Dl 34/2019, previo pagamento di un importo pari al 10% del reddito agevolato dell'anno precedente, ridotto al 5% in presenza di almeno tre figli minori e della contestuale proprietà di un immobile abitativo al momento dell'opzione. Con le nuove annotazioni CT e CU, il sostituto che non ha applicato l'abbattimento comunica al lavoratore che potrà fruirne in sede di dichiarazione dei redditi.Con riferimento alle operazioni straordinarie, le istruzioni precisano che nella Cu del cedente non estinto che non effettua il conguaglio non devono essere indicate le addizionali regionali e comunali dell'anno 2021, né l'acconto del 2022, in quanto saranno presenti nella Cu del cessionario conguagliante. In caso di operazioni con estinzione, vengono introdotte nuove regole specifiche per l'invio da parte del soggetto subentrante per conto del soggetto estinto di una Cu di annullamento e/o sostituzione precedentemente inviata.

Nel frontespizio dovranno essere esposti denominazione e codice fiscale del soggetto estinto, barrata la nuova casella “Casi particolari”, riportati i dati del legale rappresentante del subentrante, mentre nella sezione “dati anagrafici” dovrà essere esposto il codice fiscale del subentrante nel nuovo campo 12.È stata altresì pubblicata la bozza del 770 2022 reddito 2021, dove nel quadro SX dovrà essere esposto il trattamento integrativo gestito nel 2021, ivi compresi gli importi non spettanti dell'anno 2020 effettivamente recuperati nel corso del 2021, esposti anche tra i versamenti del quadro ST con la nota P. Nel quadro dei versamenti dovranno essere inoltre esposti in modo distinto quelli effettuati nel corso del 2021, che erano stati sospesi per effetto della normativa emergenziale Covid.

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