Contratto di Solidarietà e Congedo straordinario
Per quanto concerne la relazione tra congedo straordinario per gravi motivi familiari di cui all’art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e cassa integrazione occorre fare riferimento all’interpretazione ministeriale divulgata con la risposta ad interpello n. 70/2009. Secondo l’interprete, il presupposto ineludibile per la fruizione del congedo è lo svolgimento dell’attività lavorativa in quanto, secondo il presupposto normativo, la sospensione totale dell’attività lavorativa con intervento della cassa integrazione consentirebbe ex se di assolvere alle funzioni di cura ed assistenza. Nella circostanza della sospensione totale del rapporto di lavoro, non risulta pertanto possibile avanzare la richiesta del congedo che, di contro, appare invece ammissibile nell’ipotesi in cui la domanda fosse stata presentata prima che l’azienda abbia disposto il collocamento in cig a zero ore del personale dipendente. In questa prospettiva, secondo il Ministero, la presentazione della domanda di congedo prima di un periodo di cassa integrazione - sia ridotta che a zero ore - consentirebbe al lavoratore la fruizione del congedo straordinario con l’erogazione dell’indennità prevista dall’art 42 comma 5 in argomento. Per deduzione sembrerebbe possibile il riconoscimento del congedo straordinario ove la sospensione dell’orario non fosse integrale così come nella circostanza del contratto di solidarietà.