Contratto a termine "stagionale" e ordinario
Il ccnl Alberghi, in merito alla stagionalità, prevede che: "Le parti convengono, (...) che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro per stagionalità le attività già previste nell'elenco allegato al Dpr 1525/1963, (…). Un lavoratore è stato assunto con contatto a termine "stagionale" dal 1° giugno al 15 settembre 2022. Ora la società datrice di lavoro intende assumere lo stesso lavoratore, con contratto a termine ordinario dal 15 novembre 2022 al 3 marzo 2023 per svolgimento delle stesse mansioni. Domanda: il secondo contratto a termine "ordinario", deve considerarsi come rinnovo di un contratto a termine precedente? Se si, in questo secondo contratto, occorre inserire una causale di cui al Dlgs. 81/2015?
La norma non disciplina il caso in esame che, quindi, va risolto alla luce dei principi generali in materia di contratto a termine. In particolare l'articolo 19, comma 4, 2° periodo, del Dlgs. 81/2015 dispone che l'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al co. 1 in base alle quali è stipulato. Invece, l'articolo 21, comma 1, stabilisce che il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 (in caso di violazione esso si trasforma a tempo indeterminato). Infine, i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Nel vostro caso, quindi, se non altro per prudenza, poiché si tratta di un rinnovo, è indispensabile che sia inserita una delle causali previste dalla norma. Ricordiamo altresì che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Dlgs. 104/2022, in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
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