La contribuzione di un apprendista assunto dopo un altro rapporto
L'Inps ha chiarito nella circ. n. 22/2007 che assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell'apprendista ed ha ripreso tale orientamento nella recente circolare n. 70/2022 specificando che in relazione alle assunzioni in apprendistato effettuate dai datori di lavoro che occupano sino a nove addetti, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell'apprendista. Sebbene il chiarimento fatto adesso è riferito all'apprendistato duale appare applicabile anche per l'apprendistato professionalizzante.