Previdenza

Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Argentina

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di Andrea Costa

La Convenzione firmata a Roma il 15.11.1979 (in vigore dal 15.12.1983) si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (art. 1, Convenzione Italia-Argentina).
La Convenzione si applica alle imposte sul reddito o sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento (par. 1, art. 2, Convenzione Italia-Argentina).
Ai fini della Convenzione è residente di uno Stato contraente ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato (par. 1, art. 4, Convenzione Italia-Argentina). Quando una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo (par. 2, art. 4, Convenzione Italia-Argentina):
- detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
- se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Salve le disposizioni degli artt. 16, 18 e 19 Convenzione, riportati successivamente, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato (par. 1, art. 15, Convenzione Italia-Argentina). In ogni caso, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni (par. 2, art. 15, Convenzione Italia-Argentina):
- il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato,
- e le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato,
- e l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
Nonostante le precedenti disposizioni, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa (par. 3, art. 15, Convenzione Italia-Argentina).
Fatte salve le disposizioni del par. 2, art. 19 Convenzione, sotto riportato, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato (art. 18, Convenzione Italia-Argentina).
Per quanto concerne l'Italia, se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Argentina, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della Convenzione non vi si oppongano. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Argentina, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana (par. 2, art. 24, Convenzione Italia-Argentina). Viceversa, con riferimento alla Repubblica Argentina, quando un residente dell'Argentina ottiene redditi o possiede cespiti patrimoniali che, conformemente alle disposizioni della Convenzione, possono essere sottoposti ad imposizione in Italia, potrà dedurre:
a) sull'imposta prelevata sui redditi di detto residente, un importo pari all'imposta sul reddito effettivamente pagato in Italia;
b) sull'imposta prelevata sul patrimonio di detto residente, un importo pari all'imposta sul patrimonio effettivamente pagato in Italia.
Tuttavia, in entrambi i casi, questa deduzione non potrà eccedere la parte dell'imposta sul reddito o sul patrimonio calcolata prima della deduzione, corrispondente, a seconda dei casi, ai redditi o al patrimonio che possono sottoporsi ad imposizione in Italia (par. 3, art. 24, Convenzione Italia-Argentina).
Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato contraente comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del par. 1 art. 24 Convenzione, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'applicazione della Convenzione. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti (art. 26, Convenzione Italia-Argentina).

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