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Cosa si intende per “telelavoro” sulla base del Framework Agreement

di Camilla Fino

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Il telelavoro è favorito da un Accordo UE che consente al dipendente di telelavorare da un Paese europeo, dove è residente, per più del 25% ma per meno del 50% dell’orario di lavoro complessivo, mantenendo il pagamento dei contributi nel Paese della sede di lavoro. L’articolo 1 dell’Accordo e il relativo Memorandum esplicativo, definiscono “telelavoro” un’attività che i lavoratori dovrebbero poter svolgere in qualunque sede, sia presso i locali del datore di lavoro che in uno o più Stati membri diversi rispetto a quello di svolgimento abituale dell’attività. Inoltre, l’attività deve basarsi sull’utilizzo di tecnologie che consentano al lavoratore di rimanere connesso con il proprio datore e l’ambiente di lavoro in modo da permettergli, senza alcuna limitazione, lo svolgimento delle attività assegnate.

Per far fronte alle sfide poste dalla pandemia da Covid-19 e per adeguarsi all’evoluzione del contesto sociale e lavorativo, la Commissione Amministrativa ha emesso una nota contenente le guida sulla legislazione applicabile al telelavoro, in cui si raccomandava che lo svolgimento del lavoro remoto in uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore normalmente operava non comportasse un cambio nella legislazione applicabile.

Inizialmente, l’applicazione di tali linee guida era prevista fino...