ApprofondimentoRapporti di lavoro

Dall’Europa nuove regole per il trasporto occasionale passeggeri

di Francesco Paesani e Claudio Infriccioli

N. 21

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Significative le modifiche all’orario di lavoro e alla disciplina dei riposi giornaliero e settimanale del personale viaggiante nel trasporto occasionale di passeggeri in vigore dal 22 maggio 2024

Il trasporto passeggeri, che costituisce una delle due macrocategorie dell’autotrasporto, presenta rilevanti specificità, oltre ad una spiccata articolazione tipologica interna. Se, infatti, il Regolamento (CE) n. 561/2006 comprende nel proprio campo di applicazione, oltre ai conducenti “impegnati nel trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate”[1], anche “quelli impegnati nel trasporto su strada di passeggeri, effettuato da veicoli ...

  • [1] Si ricorda che, a partire dal 1º luglio 2026, il regolamento (CE) n. 561/2006 si applicherà anche ai veicoli di massa massima ammissibile superiore a 2,5 tonnellate se utilizzati per operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio.

  • [2] Per quanto concerne – invece – i lavoratori mobili del trasporto pubblico urbano, che effettuano servizio regolare di linea su percorsi urbani inferiori ai 50 chilometri, il Ministero del Lavoro – con nota prot. 13118 del 14.09.2009 – si è pronunciato nel senso di dichiarare applicabile solo in parte a tale tipologia di trasporto, il D. Lgs. n. 66/2003. Ciò in quanto lo stesso Decreto prevede all’art. 17, comma 6, l’esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 13. Il Ministero del Lavoro precisa, altresì, che in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 150/1967 e n. 146/1971, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 16 e 21 del R.D.L. n. 2328/1923 (convertito dalla legge n. 473/1925). Ne consegue che – non esistendo una normativa “sostitutiva” dei citati artt. 16 e 21 – deve registrarsi l’assenza di una disciplina legislativa dei riposi periodici nel trasporto urbano, salvo riferirsi alle previsioni della contrattazione collettiva, dalle quali non scaturiscono tuttavia sanzioni amministrative. Resta salva, peraltro, la facoltà del personale ispettivo di adottare specifico provvedimento di disposizione (ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 124/2004, come modificato dall’art. 12 bis del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020: cfr: nota INL n. 4539 del 15.12.2020), al fine di garantire il rispetto del diritto inderogabile del lavoratore al riposo, secondo il principio Costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) che impone una alternanza periodica fra lavoro e riposo, concretata nella interruzione del lavoro per 24 ore consecutive ogni sette giorni.

  • [3] Per “servizio regolare di linea con un percorso non superiore a 50 chilometri deve intendersi la corsa effettuata per una destinazione predeterminata su un itinerario, risultante dal titolo autorizzativo, esteso al massimo 50 chilometri, ancorché ripetuta o effettuata su linee diverse purché singolarmente non superiore a 50 chilometri”: in tal senso la Circolare congiunta Ministero dell’Interno (prot. n. 6262) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. n. 17598) del 22 luglio 2011, richiamata dalla Nota del Ministero del Lavoro prot. n. 2140 del 5 ottobre 2011.

  • [4] In merito alle indicazioni sul trasporto passeggeri di cui alla Nota INL 14 gennaio 2021, prot. n. 61, cfr. F. Paesani – C. Infriccioli, Tempi di guida, riposi e pause nel trasporto passeggeri: le indicazioni dell’Ispettorato, in Guida al Lavoro, n. 6/2021, 43 ss.

  • [5] In vigore dal “ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea” (art. 2), cioè dal 22 maggio 2024.

  • [6] Per un primo commento sistematico, Cfr. C. Infriccioli – F. Paesani, Autotrasporto: modifiche a tempi di guida, pause e riposi nel pacchetto mobilità Ue, in Guida al Lavoro, n. 36/2020, 34 ss.; F. Paesani – C. Infriccioli, Autotrasporto, i tachigrafi dopo le modifiche del pacchetto mobilità Ue, in Guida al Lavoro, n. 37/2020, 58 ss. Cfr. anche la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, prot. n. 2059 del 03.09.2020, che sintetizza le principali novità introdotte dal Pacchetto Mobilità.

  • [7] In tal senso, il considerando n. 7 al nuovo Reg. UE 2024/1258, secondo il quale “al fine di garantire una definizione uniforme di servizio occasionale di trasporto passeggeri, è necessario chiarire che la definizione di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina sia i servizi nazionali sia quelli internazionali. È inoltre opportuno aggiornare la definizione di servizio regolare passeggeri affinché faccia riferimento al regolamento (CE) n. 1073/2009, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio”.

  • [8] Ai sensi dell’articolo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1258.

  • [9] Ai sensi dell’articolo 1, punto 2), del regolamento (UE) 2024/1258.

  • [10] Nell’ambito della deroga concessa per il trasporto occasionale passeggeri, “l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma” potrebbe essere assicurata, ad esempio, con l’effettuazione di 2 pause di (almeno) 15 minuti “distribuite nel periodo di guida”, oltre ad una pausa di (almeno) 15 minuti effettuata al termine delle 4 ore e mezza di guida. Questa soluzione, che assicura l’effettuazione di (almeno) 45 minuti complessivi di pausa dalla guida (“l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma”), rispetterebbe – ad avviso degli scriventi – la lettera e la sostanza delle prescrizioni della nuova disciplina: in proposito è, comunque, auspicabile un chiarimento ministeriale

  • [11] .Gli adempimenti documentali[11] Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 1, punto 3), lettera a), del regolamento (UE) 2024/1258.

  • [12] Il paragrafo 2 bis dell’art. 8, infatti, deroga al paragrafo 2, comma 1, del medesimo articolo del Reg. 561/2006, secondo il quale “i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

  • [13] Proprio per evitare abusi, il legislatore UE ha delimitato l’ambito di applicazione di tale flessibilità, consentendo ai conducenti che effettuano servizi occasionali di trasporto di passeggeri su strada, di “poter rinviare l’inizio dei loro periodi di riposo giornalieri per un periodo massimo di un’ora nei casi in cui il periodo di guida per tale giorno non abbia superato le sette ore” e, al contempo, di “poter rinviare l’inizio dei periodi di riposo giornalieri solo quando effettuano singoli servizi occasionali di trasporto passeggeri di durata pari o superiore a sei giorni”, limitando, infine, il ricorso alla suddetta deroga “una sola volta durante la durata del viaggio, o due volte nel caso di singoli servizi occasionali di trasporto passeggeri di durata pari o superiore a otto giorni”: considerando n. 9 del Reg. 2024/1258.

  • [14] Ai sensi dell’articolo 1, punto 3), lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2024/1258.

  • [15] In tal senso anche il considerando n. 11 del Reg. 2024/1258, laddove si estende la possibilità di rinviare il riposo settimanale al massimo di 12 periodi consecutivi di 24 ore, oltre che ai servizi occasionali di trasporto internazionale di passeggeri, anche ai servizi occasionali di trasporto nazionale di passeggeri.

  • [16] Dall’articolo 1, punto 3), lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2024/1258.

  • [17] Ai sensi dell’articolo 1, punto 3), lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2024/1258. A questo proposito, da un lato il considerando n. 12 estende anche ai conducenti adibiti ai servizi di trasporto occasionale di passeggeri su strada in ambito nazionale, l’obbligo di tenere a bordo del veicolo e per tutta la durata del viaggio, il foglio di viaggio già previsto dal regolamento (CE) n. 1073/2009 per i servizi occasionali di trasporto internazionale di passeggeri [“in allineamento con le disposizioni del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tenuta di registrazioni manuali, i conducenti dovrebbero inoltre tenere a bordo copie cartacee o elettroniche dei fogli di viaggio riguardanti i servizi di trasporto occasionale di passeggeri su strada effettuati nei 28 giorni precedenti e, a decorrere dal 31 dicembre 2024, nei 56 giorni precedenti”]; dall’altro lato, il successivo considerando n. 13 “Nell’ottica di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’applicazione della normativa” auspica, per il prossimo futuro, la cd. digitalizzazione del foglio di viaggio.

  • [18] Ai sensi dell’articolo 1, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1258.

  • [19] Ai sensi della nuova regolamentazione europea, la Commissione UE deve valutare, entro il 31 dicembre 2026, “le opzioni di digitalizzazione del foglio di viaggio per i conducenti che effettuano servizi occasionali di trasporto passeggeri in termini di fattibilità, efficacia in termini di costi e relativo impatto sull’applicabilità e sulle condizioni di lavoro dei conducenti e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa relativa a tale digitalizzazione” e “al più tardi entro il 23 novembre 2025”, la stessa Commissione deve adottare “atti di esecuzione che stabiliscono specifiche tecniche adeguate che consentano di registrare e conservare sul tachigrafo i dati relativi al tipo di servizio passeggeri, vale a dire il servizio regolare o occasionale di trasporto passeggeri”.

  • [20] Ai sensi dell’articolo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2024/1258.

  • [21] In merito, cfr. F. Paesani – C. Infriccioli, Trasporto passeggeri e cronotachigrafo secondo la Corte di giustizia Ue, in Guida al Lavoro, n. 45/2021, 21 ss.