Decorrenza Naspi licenziamento per giusta causa
Il lavoratore licenziato per giusta causa, avendone i requisiti, ha diritto alla NASpI; tuttavia la decorrenza della prestazione viene posticipata al 38°giorno dalla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa. Se la domanda è inoltrata dopo il 38°giorno, ma comunque entro i termini di legge (68 giorni decorrenti dal 30°giorno successivo alla cessazione per licenziamento per giusta causa), la prestazione decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. La regola è stata espressamente ribadita dall’INPS nella circolare n. 94/2015 (par. 2.6 – lett. f) ed è mutuata direttamente dall’art. 76 del d.p.r. n. 1827/1935, secondo cui “Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall'art. 502 del Codice penale, il periodo indennizzabile è ridotto di trenta giorni dalla data di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73”. La regola attiene alla fattispecie del licenziamento disciplinare, che ha un regime particolare rispetto ai casi ordinari di cessazione del lavoro non per libera scelta del lavoratore. Per questo l’INPS ritiene che tale disposizione sia ancora applicabile nella individuazione del periodo di carenza nella decorrenza della prestazione di disoccupazione (NASPI): solo dopo il decorso di trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa, potrà iniziare a decorrere il termine di 68 giorni, e la prestazione decorrerà dall’ottavo giorno successivo alla data di cui al precedente punto f) del paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.