L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Detrazioni per altri familiari a carico.

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di Salvatore Servidio

La domanda

Un dipendente cittadino italiano ha richiesto le detrazioni fiscali per i nonni a carico. I nonni sono extracomunitari ed hanno effettuato la richiesta per il rilascio di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE e sono in attesa di convocazione. I nonni e il lavoratore richiedente le detrazioni risultano conviventi e sono tutti ospitati da un conoscente (con relativa dichiarazione di ospitalità presentata al Comune). Stando quanto sopra prospettato spettano le detrazioni fiscali per i nonni a carico?

In relazione al complesso quesito prospettato, si osserva che, in linea generale, possono essere considerati a carico – ai sensi dell'art. 12 del TUIR - anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria: - il coniuge legalmente ed effettivamente separato; - i discendenti dei figli; - i genitori (compresi quelli adottivi); - i generi e le nuore; - il suocero e la suocera; - i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); - i nonni e le nonne. Naturalmente, è condizione che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui all'art. 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del TUIR. Per la richiesta delle detrazioni per familiari a carico e valide ai fini IRPEF il cittadino extracomunitario deve essere in possesso di idonea documentazione. Per idonea documentazione viene specificato che il cittadino extracomunitario deve poter dimostrare di avere un certificato di famiglia valida in modo da esibire, in caso di accertamento o richiesta di informazioni, l'evidenza necessario alla composizione del nucleo familiare. Lo status di familiare può essere provato infatti dalla documentazione rilasciata dal comune italiano di residenza. Si evidenzia altresì che l'art. 7 del D.Lgs. n. 286 del 25/7/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che ha ripreso l'art. 147 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18/6/1931), dispone che chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. Nel nostro caso i nonni extracomunitari hanno effettuato la richiesta per il rilascio di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE ma sono ancora in attesa di convocazione. A queste condizioni nutro cautelativamente qualche perplessità per la detrazione fiscale per carichi di famiglia. Tuttavia, essendo quella espressa mia personale opinione, suggerisco, per verificarla, richiesta ufficiale ai competenti organi dell'Ammministrazione finanziaria.

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